La detrazione spetta:
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La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario (Circolare 16.11.2000 n. 207), gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario e definiti dall’art. 1 del DLGS n. 193 del 2006, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.2).
In analogia con quanto previsto dalla legge n. 296 del 2006, che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, modificando gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, anche per le spese sostenute per medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario (Risoluzione 27.02.2017, n. 24). E’ necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati. In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso (Risoluzione 12.08.2009 n. 218 e Circolare. 30.07.2009 n. 40/E).
La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.
Non rileva il luogo dove sono stati acquistati detti medicinali; infatti, la detrazione spetta per l’acquisto di farmaci certificati da scontrino parlante anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal Ministero della salute (come per la vendita di farmaci generici nei supermercati).
In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani (Risoluzione 22.10.2008 n. 396), le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare.
La detrazione massima spettante è pari a euro 258 x 19 per cento = euro 49,02, arrotondato a euro 49. Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione indipendentemente dal numero di animali posseduti (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.2). Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 29.
Tipologia | Documenti |
Spese veterinarie 730 e unico | Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario Scontrini parlanti per l’acquisto dei medicinali Autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva |