Per le spese veterinarie spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento delle spese medesime calcolata nel limite massimo di euro 387,34 con un abbattimento di euro 129,11.
La detrazione spetta:
- al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale;
- per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.1). La detrazione, quindi, non spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (DM n. 289 del 2001).
Guida al Contenuto
Tipologia di spesa ammessa
La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario (Circolare 16.11.2000 n. 207), gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario e definiti dall’art. 1 del DLGS n. 193 del 2006, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.2).
Dati Obbligatori nella ricevuta
In analogia con quanto previsto dalla legge n. 296 del 2006, che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, modificando gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, anche per le spese sostenute per medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario (Risoluzione 27.02.2017, n. 24). E’ necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati. In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso (Risoluzione 12.08.2009 n. 218 e Circolare. 30.07.2009 n. 40/E).
La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.
Non rileva il luogo dove sono stati acquistati detti medicinali; infatti, la detrazione spetta per l’acquisto di farmaci certificati da scontrino parlante anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal Ministero della salute (come per la vendita di farmaci generici nei supermercati).
La detrazione spetta anche per l’acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province autonome. Si precisa che in Italia non è consentita la vendita on line di farmaci che richiedono la prescrizione medica.
In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani (Risoluzione 22.10.2008 n. 396), le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare.
Limite di detraibilità
La detrazione massima spettante è pari a euro 258 x 19 per cento = euro 49,02, arrotondato a euro 49. Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione indipendentemente dal numero di animali posseduti (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.2). Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 29.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Spese veterinarie 730 e unico | Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario
Scontrini parlanti per l’acquisto dei medicinali Autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva |