In particolare, l’art. 1 della Legge n. 296 del 2006 elenca, ai commi da 344 a 347, le tipologie di interventi che danno diritto alla detrazione e, per ciascuno di essi, l’ammontare massimo di detrazione spettante.
Il successivo comma 348 rinvia alla normativa in materia di detrazione d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente recata dall’art. 16-bis del TUIR e dal relativo decreto di attuazione (DM n. 41 del 1998), nonché alle disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici. E’ infine previsto dal comma 349 un ulteriore decreto attuativo, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico il 19 febbraio 2007 (integrato dai DI del 26 ottobre 2007, del 7 aprile 2008 e del 6 agosto 2009).
La detrazione, originariamente spettante per le spese sostenute nel 2007, è stata prorogata da ultimo il 31 dicembre 2017 ovvero, per quelle relative ad interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, al 31 dicembre 2021.
Guida al Contenuto
Sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. La detrazione spetta, infatti, alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d‘impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) (art. 2 del DI del 2007). Tali soggetti devono possedere o detenere l‘immobile in base ad un titolo idoneo.
Tali soggetti sono:
I chiarimenti forniti in relazione ai soggetti aventi diritto alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono riferibili, in via generale, anche ai soggetti aventi diritto alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica. Per questi ultimi, tuttavia, si rendono necessarie le seguenti ulteriori precisazioni. Nel caso di interventi realizzati mediante contratti di leasing, la detrazione spetta all’utilizzatore del bene o dell’opera ed è commisurata al costo sostenuto dalla società concedente (locataria), a prescindere dai canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. In tal caso:
L’estensione dell‘agevolazione ai familiari conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all‘ambito “privatistico“, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all‘attività d‘impresa, arte o professione (Circolare 31.05.2007 n. 36).
Art. 1, comma 74 della legge n. 208 del 2015
I soggetti c.d. “no tax area“ (vale a dire i possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell‘IRPEF o per espressa previsione o perché l‘imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui al citato art. 13 del TUIR) i quali non possono , in concreto, fruire della detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell‘imposta lorda, possono cedere ai fornitori che hanno eseguito gli interventi di risparmio energetico, un credito d’imposta pari alla detrazione teoricamente spettante.
Tale possibilità è riconosciuta esclusivamente con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica riguardanti parti condominiali, per le spese sostenute nel 2016 (Circolare 18.05.2016, n. 20, paragrafo 6) e nel 2017. La cessione del credito deve essere effettuata secondo le modalità stabilite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 marzo 2016; la detrazione ceduta non deve essere indicata in dichiarazione.
Peraltro, la legge n. 232 del 2016 ha esteso la possibilità di cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta a soggetti terzi, anche diversi dai fornitori, per specifiche tipologie di interventi di risparmio energetico, per il periodo 2017-2021..
La legge n. 296 del 2006 prevedeva che la detrazione fosse applicata per un periodo di tempo limitato e ne stabiliva la percentuale nella misura del 55 per cento della spesa sostenuta. Successivamente, il DL n. 63 del 2013, convertito dalla legge n. 90 del 2013, ha prorogato il beneficio ed ha elevato la percentuale di spesa detraibile dal 55 al 65 per cento, per le spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013.
Per le detrazioni in esame, diversamente da quanto previsto per quelle relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è stabilito un limite di detrazione, variabile in funzione dell’intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile all’agevolazione.
L‘agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati su edifici esistenti:
La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell‘ICI o, dal 2012, dell’IMU ove dovuta (Circolare 31.05.2007 n. 36). L’esistenza dell’edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F2 “unità collabenti“ in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente.
In alcune peculiari ipotesi di cui il contribuente deve dare conto è possibile fare riferimento alla nozione di edificio fornita dal DLGS n. 192 del 2005, anche se non coincidente con le risultanze catastali (Risoluzione 12.12.2007, n. 365).
Sono esclusi dal beneficio gli interventi, pur agevolabili per tipologia, che vengono effettuati in fase di costruzione dell’immobile, in quanto già assoggettati alle prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia.
Gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei pannelli solari e delle schermature solari.
Per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto non è funzionate, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal DLGS n. 311 del 2006 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica (Risoluzione 12.08.2009 n. 215).
Se l’intervento prevede l’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato in un edificio in cui solo alcuni appartamenti sono già dotati di impianto di riscaldamento, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta ma deve essere limitata alla spesa riferibile alle unità immobiliari nelle quali l’impianto era già presente; per individuare la quota della spesa detraibile, deve essere utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale, basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 3.4).
Non è possibile beneficiare della detrazione in caso di spese sostenute per la riqualificazione energetica a seguito di demolizione e ricostruzione con ampliamento, in quanto tale intervento dà luogo ad una “nuova costruzione“.
Al contrario è possibile beneficiare della detrazione in caso di ristrutturazione con ampliamento senza demolizione dell’esistente, ma limitatamente alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulla parte esistente. In questo caso l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, previsti dall’art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, per i quali occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua dell’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento. L’agevolazione può riguardare, invece, gli interventi previsti dai commi 345, 346 e 347, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc.). Nel caso in cui, con tali interventi, si realizzino impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione deve essere calcolata sulla parte di spesa riferibile all’edificio esistente scomputando, quindi, la quota relativa all’ampliamento (Circolare 01.07.2010 n. 39, risposta 4.1).
Tali criteri vanno considerati anche per definire la detrazione spettante per le spese sostenute nel caso di interventi di ampliamento effettuati ai sensi dell’art. 11 del DL n. 112 del 2008 -c.d. “Piano casa“- (Risoluzione 04.01.2011, n. 4).
Il contribuente ha l‘onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferibili agli interventi relativi alla parte esistente dell’edificio da quelle riferibili agli interventi relativi all’ampliamento o, in alternativa, deve essere in possesso di una apposita attestazione rilasciata dall‘impresa di costruzione o ristrutturazione, sotto la propria responsabilità, che indichi gli importi riferibili a ciascun intervento utilizzando criteri oggettivi.
La detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi:
A decorrere dal 2015 (art. 14, comma 2, lett. b) e comma 2-bis del DL n. 63 del 2013) la detrazione spetta anche per le spese sostenute per:
A decorrere dal 2016 (art. 1, comma 88, della legge n. 208 del 2015), l’agevolazione spetta anche per lle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti ed a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.