Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione presso istituti musicali privati (Circolare 13.05.2011 5.20, risposta 5.3).
Guida al Contenuto
La detrazione spetta per le spese sostenute per:
La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2016, anche se riferite a più anni.
La detrazione non spetta per:
La detrazione, nella misura dl 19 per cento, è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale. Nel caso, invece, di iscrizione ad una università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche.
Con DM 23 dicembre 2016 n. 993, è stato individuato l’importo massimo della spesa relativa alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, detraibile per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR. Gli importi sono distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è presente il corso di studio, come risulta dalla seguente tabella:
Area disciplinare corsi istruzione | NORD | CENTRO | SUD E ISOLE |
Medica | € 3.700 | € 2.900 | € 1.800 |
Sanitaria | € 2.600 | € 2.200 | € 1.600 |
Scientifico-Tecnologica | € 3.500 | € 2.400 | € 1.600 |
Umanistico-sociale | € 2.800 | € 2.300 | € 1.500 |
Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea l’importo massimo che dà diritto alla detrazione è indicato nella seguente tabella:
Spesa massima detraibile | NORD | CENTRO | SUD E ISOLE |
Corsi di dottorato, di specializzazione, master universitari di primo e secondo livello | |||
€ 3.700 | € 2.900 | € 1.800 | |
ZONA GEOGRAFICA | REGIONE |
CENTRO | ABRUZZO |
SUD E ISOLE | BASILICATA |
SUD E ISOLE | CALABRIA |
SUD E ISOLE | CAMPANIA |
NORD | EMILIA ROMAGNA |
NORD | FRIULI VENEZIA GIULIA |
CENTRO | LAZIO |
NORD | LIGURIA |
NORD | LOMBARDIA |
CENTRO | MARCHE |
SUD E ISOLE | MOLISE |
NORD | PIEMONTE |
SUD E ISOLE | PUGLIA |
SUD E ISOLE | SARDEGNA |
SUD E ISOLE | SICILIA |
CENTRO | TOSCANA |
NORD | TRENTINO ALTO ADIGE |
CENTRO | UMBRIA |
NORD | VALLE D’AOSTA |
NORD | VENETO |
I medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento anche se non espressamente menzionati nel citato decreto ministeriale. In calce al paragrafo sono riportate le tabelle dei raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare nonché della ripartizione delle regioni per area geografica.
Il limite individuato dal decreto del MIUR include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.
Nel caso di sostenimento di più prove di ammissione in università non statali situate in aree geografiche diverse o di sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test.
In caso di iscrizione occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere.
Nel caso invece in cui lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.
Per le spese per frequenza di corsi universitari all’estero, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2).
Per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie e di laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose ai fini della detrazione occorre fare riferimento alla misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico – sociale”; per quanto concerne la zona geografica, per motivi di semplificazione, essa deve essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2).
Le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.3).
Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l’Università ha la sede legale, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso.
Nell’ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo di imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto.
Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso università statali sia università non statali, la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull’intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto MIUR con le modalità sopra descritte.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 13.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2017 (punti da 701 a 706) con il codice 13. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
Tipologia | Documenti | |
Spese di istruzione sostenute per università statali | · Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenute a tale titolo nel corso del 2016 · Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2016 | |
Spese di istruzione sostenute per università non statali | ||
N.B.: In questo caso la detrazione è calcolata su un importo non superiore a quello definito dal decreto del MIUR |