Guida al Contenuto
La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa purché il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile (Circolare 04.08.2006 n. 28, paragrafo 13).
L’art. 35, comma 22 del DL n. 223 del 2006 dispone che all’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:
La detrazione spetta non solo per l’acquisto della proprietà, ma anche per l’acquisto di altri diritti reali (quali ad esempio l’usufrutto) a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 13).
La detrazione spetta a condizione che l’immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale. In particolare:
La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Per intermediari immobiliari devono intendersi gli esercenti l’attività di mediazione nel ramo immobiliare iscritti negli specifici ruoli tenuti presso le Camere di commercio ai sensi della legge n. 39 del 1989.
Ne deriva che i compensi corrisposti a mediatori creditizi per l’attività di intermediazione nella stipula dell’eventuale contratto di mutuo tra acquirente e istituto di credito esulano dall’ambito della detrazione in esame.
La detrazione si applica su un importo non superiore a euro 1.000 e si esaurisce in un unico anno di imposta.
Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, calcolata nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà (Circolare 04.08.2006 n. 28, risposta 13 e Risoluzione 30.01.2009 n.26) anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 13).
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 17.
Se l’immobile non può più essere utilizzato come abitazione principale, perché ad esempio non è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita, la detrazione non spetta in relazione alle provvigioni pagate all’intermediario immobiliare (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 13). In tal caso, infatti, non si verifica la condizione prevista dalla legge che l’immobile venga adibito ad abitazione principale.
Se, a seguito della stipula del preliminare di vendita, viene pagato all’Agenzia immobiliare il compenso dell’intermediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato (Risoluzione 30.01.2009 n. 26).
Tuttavia, essendo il beneficio subordinato all’acquisto dell’abitazione principale, se il contribuente non giunge alla stipula del contratto definitivo, dovrà restituire la detrazione fruita assoggettando a tassazione separata l’importo interessato (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 13.1).
La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui le spese per intermediazione immobiliare siano sostenute in data antecedente la stipula del preliminare purché la provvigione sia pagata nell’anno di stipulazione del contratto stesso; di conseguenza per fruire della detrazione il contribuente deve essere in possesso del preliminare di vendita registrato (Circolare 01.07.2010 n.39, risposta 1.1).
Con la Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 5.8 è stato precisato che:
Tipologia | Documenti |
Spese per l’intermediazione immobiliare |
|