La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per ordinare e inventariare gli archivi privati di interesse storico previste dall’art. 30 del Codice dei Beni Culturali a condizione che si riferiscano ad interventi di carattere straordinario da realizzare immediatamente dopo l’apposizione del vincolo o, per quanto concerne l’aggiornamento dell’inventario già realizzato, successivamente, all’insorgere di altre cause straordinarie verificate dalle Autorità pubbliche competenti (Risoluzione 02.04.2009 n. 93).
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Fino al 2011, la necessità delle spese, non obbligatorie per legge, doveva risultare da un’apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della loro congruità effettuato d’intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero dell’economia e delle finanze.
L’art. 40, comma 9 del DL n. 201 del 2011, ha previsto che la documentazione e le certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, da presentare — ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 — al Ministero per i beni e le attività culturali che esegue controlli a campione ai sensi dei successivi artt. 71 e 72 del citato DPR n. 445 del 2000.
Dal 2012, pertanto, la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al predetto Ministero.
La detrazione spetta ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del DLGS n. 42 del 2004. Sono considerati obbligati i soggetti che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell’intervento conservativo.
Nel caso in cui l’immobile oggetto di obbligo di manutenzione, protezione o restauro sia concesso in comodato, tale atto costituisce, in via generale, titolo astrattamente idoneo a qualificare il comodatario quale soggetto obbligato a porre in essere interventi conservativi ai sensi dell’art. 30, comma 3, del DLGS n. 42 del 2004. In tal caso, il contratto non deve limitarsi alla concessione dell’uso del bene per la durata corrispondente all’esecuzione dei lavori di recupero, ma permettere il perseguimento di un fine proprio del comodatario meritevole di tutela (Risoluzione 9.01.2009 n. 10).
La detrazione spetta con riferimento al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta, se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata presentata alla competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali entro il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. Se la dichiarazione sostitutiva è presentata dopo tale termine, in quanto i lavori sono stati ultimati in un periodo d’imposta successivo, la detrazione spetta per il periodo d’imposta in cui è presentata la predetta dichiarazione, indipendentemente dalla circostanza che le spese siano state sostenute in anni precedenti.
La detrazione delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate è cumulabile con quella prevista per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento (Circolare 24.02.1998, n. 57, risposta 5 e Circolare 2.03.2016, n. 3, risposta 1.8).
La detrazione delle spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate non è, invece, cumulabile, con quella (del 65 per cento delle spese o del 55 per cento per quelle sostenute prima del 6 giugno 2013) spettante per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, ai sensi dell’art. 1, commi da 344 a 349 della legge n. 296 del 2006 e secondo le modalità stabilite dal DM 19 febbraio 2007 .
Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del citato DM 19 febbraio 2007, la detrazione per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi.
La detrazione è calcolata sull’intero importo delle spese sostenute. Devono essere comprese nell’importo da indicare nel Mod 730 anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 25.
Tipologia | Documenti |
Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico | Fatture relative alle spese di manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate effettivamente rimaste a carico del contribuente Quando le spese non sono obbligatorie per legge è necessaria apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà presentata al Ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. |