Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 14.1). Ad esempio se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2016, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell’età.
La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il DM 28 marzo 2007 pubblicato sulla GU del 09.05.2007 n. 106.
Guida al Contenuto
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, se in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio il minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all’usufrutto legale dei genitori) e per ogni soggetto fiscalmente a carico. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per ogni soggetto fiscalmente a carico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli (Risoluzione del 25.02.2009 n. 50).
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 16.
Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono state fissate dal citato decreto 28 marzo 2007 che ha definito:
In particolare, per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui all’art. 90 commi 17 e seguenti, legge n. 289 del 2002, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.
Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:
La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso:
La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il Comune stipuli, con associazioni sportive, palestre o piscine, convenzioni per la frequenza di corsi di nuoto, ginnastica ecc.. Pertanto, il bollettino di c/c postale intestato direttamente al Comune e la ricevuta complessiva che riporta i nomi di tutti i ragazzi che hanno frequentato il corso non costituiscono documentazione sufficiente ai fini della detrazione (Circolare 13.05.2011 n.20, risposta 5.9).
Tipologia | Documenti |
Spese per attività sportive per ragazzi | Alternativamente:
Tali documenti devono contenere i seguenti elementi:
|