Le bambine e i bambini per i quali compete l’agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano l’asilo. In applicazione del principio di cassa la detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono (Circolare 13.02.2006 n. 6, risposta 2.1).
Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per:
Guida al Contenuto
L’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a euro 632 per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto. Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 33.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2017 (punti da 701 a 706) con il codice 33. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori.
Tipologia | Documenti |
Spese per la frequenza di asilo nido | Fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento |