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Per aver diritto alla detrazione, è necessario, contemporaneamente:
L’unità immobiliare può essere acquistata a titolo oneroso o gratuito e l’acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non ha superato il 35° anno d’età nel 2016.
L’acquisto dell’unità immobiliare può essere stato effettuato nell’anno 2016 o nell’anno 2015. La fruizione dell’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2015 è determinata dal fatto che previsioni agevolative, quali quelle in materia di detrazione degli interessi di mutuo, consentono che intercorra un arco di tempo di dodici mesi tra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale.
Non è preclusa l’applicazione dell’agevolazione anche nel caso in cui l’immobile sia acquisito tramite contratto di appalto, sempreché l’immobile sia ultimato entro il 2015 o il 2016. L’immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia, in linea di principio, nell’anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che può intercorrere un arco di tempo fra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale da parte della giovane coppia, per gli immobili acquistati nel 2016 tale destinazione deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione (Circolare 31.03.2016, n. 7, par. 2.1).
I requisiti fin qui rappresentati, si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione e, quindi, anche in data anteriore o successiva all’acquisto dei mobili
Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente:
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l’acquisto, anche effettuato all’estero, di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia, ma non spetta per l’acquisto di grandi elettrodomestici.
Considerata l’analogia con il bonus mobili, previsto dall’ art. 16, comma 2, del DL n. 63 del 2013, la detrazione spetta ad esempio per letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile.
In relazione ai beni sopra elencati, sono da comprendere tra le spese agevolabili anche quelle riferite al trasporto e montaggio dei beni stessi mentre non vi rientrano quelle relative all’acquisto di porte, pavimentazioni (esempio parquet), tende e tendaggi nonché di altri complementi d’arredo.
L’acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti indicati in precedenza.
Ad esempio, se una coppia coniugata o convivente more uxorio acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell’unità immobiliare ad ottobre 2016, avrà diritto alla detrazione sempreché l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all’anno 2016 (Circolare 31.03.2016, n. 7, par. 2.2).
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare di spesa complessivo non superiore a euro 16.000. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
La detrazione delle spese per l’arredo degli immobili di proprietà di giovani coppie non è cumulabile con il bonus mobili, previsto dall’ art. 16, comma 2, del DL, n. 63 del 2013, e, pertanto, non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa.
Se la coppia o uno solo dei componenti beneficia, anche parzialmente, del bonus mobili – per acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 – non potrà beneficiare del bonus mobili giovani coppie per l’arredo del medesimo immobile.
Il pagamento deve essere effettuato mediante:
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (Circolare 31.03.2016, n. 7, par. 2.4).
Tipologia | Documenti |
Spese per arredo immobili giovani coppie | Atto di acquisto dell’immobile da cui rilevare:
Autocertificazione con la quale il contribuente dichiara:
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