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Spese per l’arredo di Immobili per Giovani Coppie

Guida al modello 730: redditi e ritenuteLe giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, del 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa (Art. 1, comma 75, della legge n. 208 del 2015).

I requisiti per la Detrazione

Per aver diritto alla detrazione, è necessario, contemporaneamente:

  • Essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni
  • Per le coppie coniugate, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016;
  • Per le coppie conviventi more uxorio, la convivenza deve durare da almeno tre anni. Tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000.
  • Non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età Il requisito anagrafico deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nell’anno 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade.
  • Essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia

 

L’unità immobiliare può essere acquistata a titolo oneroso o gratuito e l’acquisto può essere effettuato da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi. In quest’ultimo caso, l’acquisto deve essere effettuato dal componente che caratterizza anagraficamente la giovane coppia e quindi dal componente che non ha superato il 35° anno d’età nel 2016.

L’acquisto dell’unità immobiliare può essere stato effettuato nell’anno 2016 o nell’anno 2015. La fruizione dell’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2015 è determinata dal fatto che previsioni agevolative, quali quelle in materia di detrazione degli interessi di mutuo, consentono che intercorra un arco di tempo di dodici mesi tra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale.

Non è preclusa l’applicazione dell’agevolazione anche nel caso in cui l’immobile sia acquisito tramite contratto di appalto, sempreché l’immobile sia ultimato entro il 2015 o il 2016. L’immobile deve essere destinato ad abitazione principale di entrambi i componenti la giovane coppia, in linea di principio, nell’anno 2016. Tuttavia, tenuto conto che può intercorrere un arco di tempo fra l’acquisto dell’immobile e la sua destinazione ad abitazione principale da parte della giovane coppia, per gli immobili acquistati nel 2016 tale destinazione deve sussistere al momento di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione (Circolare 31.03.2016, n. 7, par. 2.1).

I requisiti fin qui rappresentati, si considerano soddisfatti se sono presenti nell’anno di vigenza dell’agevolazione, indipendentemente dal giorno o dal mese di realizzazione e, quindi, anche in data anteriore o successiva all’acquisto dei mobili

Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente:

  • da parte di entrambi i componenti la giovane coppia;
  • da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età.

 

Tipologia di spesa ammessa al beneficio



La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l’acquisto, anche effettuato all’estero, di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia, ma non spetta per l’acquisto di grandi elettrodomestici.

Considerata l’analogia con il bonus mobili, previsto dall’ art. 16, comma 2, del DL n. 63 del 2013, la detrazione spetta ad esempio per letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile.

In relazione ai beni sopra elencati, sono da comprendere tra le spese agevolabili anche quelle riferite al trasporto e montaggio dei beni stessi mentre non vi rientrano quelle relative all’acquisto di porte, pavimentazioni (esempio parquet), tende e tendaggi nonché di altri complementi d’arredo.

L’acquisto dei mobili può essere effettuato anche prima che si verifichino i requisiti indicati in precedenza.

Ad esempio, se una coppia coniugata o convivente more uxorio acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell’unità immobiliare ad ottobre 2016, avrà diritto alla detrazione sempreché l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all’anno 2016 (Circolare 31.03.2016, n. 7, par. 2.2).

 

Limiti di detraibilità

La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare di spesa complessivo non superiore a euro 16.000. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.



L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano l’importo di euro 16.000 la detrazione deve essere calcolata su tale ammontare massimo e ripartita fra i componenti della coppia, in base all’effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno (Circolare 31.03.2016, n. 7, par. 2.3).

 

Incumulabilità con altre detrazioni



La detrazione delle spese per l’arredo degli immobili di proprietà di giovani coppie non è cumulabile con il bonus mobili, previsto dall’ art. 16, comma 2, del DL, n. 63 del 2013, e, pertanto, non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa.

Se la coppia o uno solo dei componenti beneficia, anche parzialmente, del bonus mobili – per acquisti effettuati dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 – non potrà beneficiare del bonus mobili giovani coppie per l’arredo del medesimo immobile.



E’, invece, possibile beneficiare di entrambe le agevolazioni, nel rispetto delle relative prescrizioni, se i mobili acquistati sono destinati all’arredo di unità abitative diverse. Tale criterio risulta coerente con il fatto che il bonus mobili può essere fruito nell’importo massimo di spesa ammessa alla detrazione per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione (Circolare 31.03.2016, n. 7, par. 2.3).

 

Modalità di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato mediante:

  • bonifico ordinario effettuato tramite Banca, Posta S.p.A. o Istituto Autorizzato. Non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste S.p.A. per il pagamento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nel caso di acquisto di mobili effettuato all’estero, il bonifico può non contenere il codice fiscale o Partita IVA del beneficiario qualora il pagamento venga effettuato mediante bonifico internazionale. La data da considerare è quella del pagamento (data di effettuazione del bonifico) e non quella della fattura;
  • carta di credito o carta di debito (bancomat, carta prepagata ricaricabile). La data da considerare è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (Circolare 31.03.2016, n. 7, par. 2.4).

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia Documenti
Spese per arredo immobili giovani coppie Atto di acquisto dell’immobile da cui rilevare:

  • la data che può essere solo 2015 o 2016;
  • che  in  capo  all’acquirente  sia  soddisfatto  il  requisito anagrafico dell’età.

 

  • Fatture,  ricevute  fiscali  o  scontrini  parlanti  (che  riportano natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati)
  • Bonifico  ordinario  effettuato  tramite  banca,  posta  o  Istituto Autorizzato
  • Ricevute di avvenuta transazione e documentazione di addebito in c/c per pagamento effettuato tramite carta di credito o carta di debito (bancomat, carta prepagata ricaricabile)

 

Autocertificazione con la quale il contribuente dichiara:

  • che per il 2016 risultano soddisfatte: la condizione di coppia convivente more uxorio da almeno tre anni;
  • che l’unità immobiliare è destinata ad abitazione principale di entrambi i componenti la coppia