I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (Circolare 22.12.2000 n. 238, paragrafo 1.3).
La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo o in unica soluzione a scelta del contribuente.
La detrazione per l’acquisto del cane guida spetta anche al familiare del quale il soggetto non vedente risulti fiscalmente a carico. Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 5.
Tipologia | Documenti |
Spese acquisto cane guida |
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Rate successive | Qualora il contribuente, nell’anno in cui ha sostenuto la spesa della quale ha chiesto la rateizzazione, si sia avvalso dell’assistenza del medesimo CAF o di un soggetto abilitato, non sono necessari ulteriori controlli sulla documentazione in quanto la stessa è già stata verificata. La documentazione deve essere comunque conservata a corredo della dichiarazione in cui è esposta la rata. Nel caso in cui il contribuente negli anni precedenti non si sia rivolto al medesimo CAF o soggetto abilitato occorrerà verificare tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della detrazione e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare |