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Somme restituite al soggetto erogatore

Guida al modello 730: redditi e ritenuteL’ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d’imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portato in deduzione dal reddito complessivo nell’anno di restituzione. A partire dall’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 l’importo di tali somme in tutto o in parte non dedotto nel periodo d’imposta di restituzione, può essere portato in deduzione nei periodi d’imposta successivi.

Il contribuente può inoltre scegliere, per evitare di portare in deduzione tali somme residue, di richiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto, seguendo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del il 5 aprile 2016.



Occorre verificare che l’importo inserito nella colonna 1 (Rigo E/33) corrisponda a quanto indicato al punto 440 della CU 2017 e la presenza del codice CG nelle annotazioni oppure, se il contribuente non ha chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, a quanto indicato nell’attestazione rilasciata dal soggetto percettore.

Occorre verificare che l’importo inserito nella colonna 2 (Rigo E/33) corrisponda a quanto indicato al rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730/3 anno 2016 oppure nel rigo RN47, colonna 36, del modello Unico Persone Fisiche 2016.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia Documenti
Somme  che  in  precedenti  periodi  d’imposta  sono  state assoggettate a tassazione, anche separata, e che nel corso del 2016 sono state restituite al soggetto erogatore (redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo)
  • CU  2017 codice  CG  o  Attestazione  del percettore  che  certifichi  la  restituzione  della somma (per le somme indicate nella colonna 1)
  • 730/2016 o Unico 2016 (per le somme indicate nella colonna 2) e autocertificazione attestante la mancata deduzione di tale somme da parte del sostituto.