Il credito è pari al:
Gli istituti del sistema nazionale di istruzione comprendono le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.
Il credito d‘imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d‘impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese; spetta a condizione che le somme siano versate all’entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, appartenente al capo XIII dell’entrata,
codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.
Le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuati in favore delle scuole paritarie, sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili (art. 1, comma 620, della Legge n. 232 del 2016)
Le spese sono ammesse al credito d‘imposta nel limite dell‘importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d‘imposta.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 150 del Modello 730-3/2017) è fruibile negli anni seguenti ed è riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi.