Art. 1, comma 346, della Legge n. 296 del 2006 – Per interventi di installazione di pannelli solari di cui all’art. 1, comma 346, della Legge n. 296 del 2006, la detrazione spetta nel limite di euro 60.000. Gli interventi che danno diritto ala agevolazione consistono nell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
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Le caratteristiche dell’intervento sono individuate dall’art. 8 del DM 19.02.07 e il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due anni per accessori e i componenti tecnici (Circolare 31.05.2007 n. 36 risposta 3.3).
I pannelli devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato; sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera. Non sono ammessi alla detrazione i pannelli solari per i quali siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal DI 19.02.2007 (Risoluzione 11.09.2007, n. 244).
L’art. 8 del citato decreto 19.02.2007, così come modificato dal DI 06.08.2009, fornisce specifiche indicazioni relativamente ai pannelli solari realizzati in autocostruzione.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’istallazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda nonché per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, in quanto tali sistemi sono assimilabili ai pannelli solari. Le spese sostenute per l’installazione di un sistema termodinamico per la sola produzione di acqua calda sono ammesse interamente alla detrazione. Per quanto riguarda la certificazione di qualità di tale sistema termodinamico (richiesta ai fini della detrazione ai sensi dell’art. 8 del DM 19 febbraio 2007) è applicabile la normativa vigente prevista per i collettori solari (EN 12975). Nel caso in cui il sistema termodinamico sia utilizzato anche per la produzione di energia elettrica e termica, l’intervento è agevolabile per la sola parte relativa agli usi termici, sussistendo le altre condizioni di legge. La quota di spesa detraibile può essere individuate in misura percentuale in base al rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto.
Qualora la normativa europea non sia applicabile (EN 12975), nelle more dell‘emanazione di una specifica normativa, in luogo della certificazione di qualità può essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall’ENEA (Risoluzione 7.02.2011 n.12).
Non beneficia, invece, della detrazione l’installazione di un impianto di “solar cooling“ ossia l’impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari (Risoluzione 14.07.2008, n. 299).
Per gli interventi riguardanti i pannelli solari per la produzione di acqua calda, la detrazione spetta per le spese sostenute per:
Sono in ogni caso comprese tra le spese in questione anche quelle: