Le detrazioni per risparmio energetico riguardano gli edifici esistenti sia per la riqualificazione degli stessi che per il rifacimento degli involucri esterni volti al conseguimento di un maggiore risparmio energetico
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(Righi E61 – E62 col. 1 cod. 1)
Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui all’art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, la detrazione spetta nel limite di euro 100.000.
Gli interventi che danno diritto alla detrazione sono quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell’edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 – Allegato A.
L‘indice di risparmio deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell‘intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.
Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l’installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi.
La detrazione non spetta per le spese sostenute per l’installazione di pannelli fotovoltaici in quanto gli stessi non sono finalizzati al contenimento dei consumi energetici ma alla produzione di energia “pulita“ (Risoluzione 20.05.2008, n. 207).
Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L‘intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.
L‘indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione degli interventi che la legge ai successivi commi individua in maniera puntuale e considera autonomamente agevolabili (Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 3.1).
Data la numerosità delle fattispecie che possono essere agevolate ai sensi del comma 344, è possibile che il medesimo intervento rispetti i requisiti richiesti per beneficiare della detrazione per risparmio energetico disposta dagli altri commi. In tale ipotesi, il contribuente è tenuto a scegliere una delle agevolazioni di cui può fruire indicando il riferimento normativo nella documentazione da inviare all’ENEA: la scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni. Diversamente, nel caso in cui il contribuente abbia realizzato altri interventi che non incidono sui fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale, non è precluso l’accesso alle altre agevolazioni per le quali è prevista la detrazione per risparmio energetico (Cfr. anche Circolare 18.09.2013, n. 29, paragrafo 1.1).
Per gli interventi di cui al comma 344 effettuati su condomini, la detrazione spettante va riferita all’intero edificio e non alle singole unità immobiliari che lo compongono: pertanto, in tal caso, è necessario ripartire la detrazione, spettante nel limite massimo di euro 100.000, tra i soggetti interessati.
La detrazione spetta anche per le spese:
(Righi E61 – E62 col. 1 cod. 2)
Per interventi sull‘involucro di edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006, la detrazione spetta nel limite di euro 60.000.
Gli interventi che danno diritto alla agevolazione sono quelli realizzati sugli edifici, su parti di edifici o unità immobiliari, relativi a strutture opache verticali (pareti generalmente esterne), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che permettano di ottenere un risparmio energetico in termini di minor calore disperso.
Poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico, non è sufficiente la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica richiesti ma è necessario che, a seguito dei lavori, tali indici si riducano ulteriormente (Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 3.2).
I portoni di ingresso rientrano nel campo applicativo dell’agevolazione al pari delle finestre, a condizione che si tratti di serramenti che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e che risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 3.2).
Per il pavimento in legno posato al piano terra (c.d. “pavimento contro terra“), è possibile fruire della detrazione purché siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica e siano compiuti gli ulteriori adempimenti richiesti (Risoluzione 25.06.2012, n. 71).
Per gli interventi riguardanti le strutture opache verticali (pareti) e orizzontali (coperture e pavimenti la detrazione spetta per le seguenti spese:
Per gli interventi riguardanti le finestre comprensive di infissi la detrazione spetta per le spese relative ad interventi che determinano:
Sono in ogni caso comprese tra le spese in questione anche quelle :