Ai sensi dell’art. 10 del DM 19 febbraio 2007, la detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per i medesimi interventi. Gli interventi ammessi alla detrazione per risparmio energetico in molti casi coincidono con quelli per i quali è prevista la detrazione per le spese relative agli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis) del TUIR; in base a quanto stabilito dal decreto citato, non è possibile per lo stesso intervento fruire di entrambe le detrazioni (Circolare 31.05.2007 n. 36 e Risoluzione 5.07.2007 n. 152).
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La non Cumulabilità della detrazione per Risparmo Energetico
La non cumulabilità disposta dall’art. 10, comma 1, del DM 19 febbraio 2007 è riferibile anche alla detrazione del 19 per cento prevista dall’art. 15, comma 1, lett. g) del TUIR per le spese relative alla manutenzione e al restauro dei beni vincolati, diversamente da quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Il comma 3 dell’art. 6 del DLGS n. 115 del 2008, prevede, inoltre, che
“a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi ….”
In base a tale norma, pertanto, dal 1° gennaio 2009, il contribuente doveva scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali (Risoluzione 26.01.2010 n. 3) e, se si fosse avvalso della detrazione, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione integrativa a sfavore nel momento in cui avesse ricevuto i contributi da enti locali o da organismi comunitari (Circolare 23.04.2010 n. 21 risposta 3.3).
A seguito della abrogazione del menzionato art. 6, comma 3, del DLGS n. 115 del 2008, disposta, a decorrere dal 3 gennaio 2013, dall’art. 28, comma 5, del DLGS n. 28 del 2011, e dalla lettura combinata del citato art. 28, comma 5, e del relativo decreto attuativo del 28 dicembre 2012, la detrazione per risparmio energetico risulta compatibile con gli incentivi disposti a livello comunitario nonché a livello locale da regioni, province e comuni.
In ogni caso, resta fermo che la cumulabilità è ammessa solamente qualora la normativa disciplinante l’incentivo locale non preveda espressamente l’incumulabilità dello stesso con detrazioni o agevolazioni fiscali attribuite per le medesime finalità e in relazione alla quota di spesa eccedente quanto già agevolato in forza dell’incentivo locale, regionale o comunitario.
La detrazione per risparmio energetico non è cumulabile con gli incentivi erogati per l’installazione di impianti fotovoltaici (c.d. “tariffe incentivanti“, attualmente non più previste).
La rateizzazione del beneficio
La norma in origine prevedeva che la detrazione spettante dovesse essere ripartita in tre quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d‘imposta successivi. Conseguentemente coloro che avevano sostenuto spese nel 2007 avevano esaurito la detraibilità delle stesse nell’anno d’imposta 2009.
Successive norme, nel prorogare il beneficio, hanno anche modificato le modalità di rateizzazione dello stesso. In particolare, per le spese sostenute:
- nel 2008 la detrazione poteva essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 3 e non superiore a 10 (L n. 244 del 2007); la possibilità di rateizzare la detrazione per un periodo superiore al triennio ha avuto efficacia a far data dal 1° gennaio 2008 e non è stata suscettibile di una applicazione retroattiva (Circolare 19.02.2008 n. 12, risposta 1.2);
- nel 2009 e nel 2010 la detrazione doveva essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo ( 29, comma 6, DL n. 185 del 2008 convertito dalla Legge n. del 2009);
- dal 2011 in poi la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo ( 1, comma 48, L n. 220 del 2010).
Per le persone fisiche non imprenditori la spesa può essere portata in detrazione nel periodo d’imposta in cui è stata sostenuta, anche se riferita ad un intervento che prosegue in più periodi d’imposta e indipendentemente dal periodo nel quale gli interventi si sono conclusi; ne consegue che le spese, anche se riferite al medesimo intervento, devono essere rateizzate in base alla normativa vigente nell’anno di sostenimento dell’onere (Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 3.3)
Riepilogando:
ANNO DELLA SPESA | NUMERO RATE | NEL 730/2017 |
2007 | 3 | Non possono esserci rate da detrarre |
2008 | da 3 a 10 | Può essere detratta la rata 9 se era stata scelta la rateizzazione in 8, 9 o 10 rate.
Possono essere detratte le rate da 1 a 6 se il contribuente dal 2009 al 2016 ha acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile oggetto di lavori nel corso del 2008, se ha rideterminato o intende rideterminare il numero delle rate scelte da che ha sostenuto la spesa |
2009 | 5 | Non possono esserci rate da detrarre |
2010 | 5 | |
Dal 2011 | 10 | Può essere detratta la rata in relazione all’anno in cui la spesa è stata sostenuta |
Rideterminazione delle rate
Per i contribuenti che dall’anno 2009 al 2016 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel 2008, è possibile rideterminare il numero di rate scelto in origine da chi aveva sostenuto la spesa.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Per tutte le tipologie di spesa |
Sulla base di quanto previsto dal DM 6 agosto 2009 in vigore dal 26 settembre 2009, l’asseverazione può essere:
|
Riqualificazione
energetica |
Copia asseverazione del tecnico abilitato.
Copia della certificazione o qualificazione energetica. Copia scheda informativa (all. E). |
Interventi
sull’ involucro |
Copia asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso di sostituzione di finestre, comprensive
di infissi, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi che attesti il rispetto dei requisiti richiesti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto; le certificazioni dei singoli componenti non sono più richieste dall’11/10/2009. Copia della certificazione o qualificazione energetica (non richiesta in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi per i lavori effettuati a partire dal 2008). Copia scheda informativa allegato E; copia scheda informatica allegato F in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi per i lavori dal 2008. |
Pannelli solari | Copia asseverazione del tecnico abilitato oppure, se realizzati in autocostruzione può essere
prodotta certificazione di qualità del vetro solare rilasciata da un laboratorio certificato (non più richiesta dall’11/10/2009) e attestato di partecipazione a un corso di formazione. Copia della certificazione o qualificazione energetica per i lavori del 2007. Copia scheda informativa (allegato E lavori 2007 e allegato F lavori dal 2008). |
Impianti di
climatizzazione invernale |
Copia asseverazione del tecnico abilitato; per impianti di potenza non superiore a 100 kW è
sufficiente la certificazione del produttore. Copia della certificazione o qualificazione energetica. A partire dal 15 agosto 2009, per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, viene meno l’obbligo dell’acquisizione dell’attestato di certificazione energetica (art. 31 L. 99/2009). Copia scheda informativa (allegato E). |
Schermature solari | Copia asseverazione del tecnico abilitato o in alternativa certificato del produttore
Copia scheda informativa allegato F |
Generatori di calore
a biomassa |
Copia asseverazione del tecnico abilitato
Copia scheda informativa allegato E |
Dispositivi
multimediali |
Asseverazione redatta da un tecnico abilitato che attesti la rispondenza ai requisiti tecnici
richiesti oppure la certificazione del produttore del dispositivo che attesti il rispetto dei medesimi requisiti schede tecniche; originale dell’Allegato E o F inviato all’ENEA, firmato (dal tecnico e/o dal cliente); fatture relative alle spese sostenute Bonifici bancari o postali relativi al pagamento delle fatture Documentazione relativa alle spese il cui pagamento può non essere eseguito con bonifico bancario (le ritenute d’acconto sui compensi corrisposti ai professionisti, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori) ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa. |