Rateizzazione delle spese sanitarie

Se le spese sanitarie – ad esclusione di quelle relative all’acquisto dei veicoli per disabili – (indicate nella dichiarazione nei righi E1, E2 ed E3) superano complessivamente euro 15.493,71 (al lordo della franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo (Circolare 3.01.2001, n. 1, risposta 1.1.1, lettera g).

La scelta (rateizzazione o detrazione in un’unica soluzione), che avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all’anno in cui le spese sono state sostenute.

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato negli anni d’imposta 2013 e/o 2014 e/o 2015 per la rateizzazione di tali spese riportano nella dichiarazione dei redditi (rigo E6) gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione. Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 6.

 

Documentazione da controllare e conservare



 

Tipologia Documenti
Spese mediche

rateizzate

Qualora il contribuente, nell’anno in cui ha sostenuto le spese mediche delle quali ha chiesto  la  rateizzazione,  si  sia  avvalso  dell’assistenza  del  medesimo  CAF  o professionista abilitato a prestare assistenza, non è necessario richiedere nuovamente la documentazione  di  cui  il  CAF  o  professionista  abilitato  è  già  in  possesso.  La documentazione deve essere comunque conservata a corredo della dichiarazione in cui è esposta la rata.

Nel caso in cui il contribuente si presenti per la prima volta al CAF o professionista abilitato  è  necessario  che  gli  stessi  esaminino  tutta  la  documentazione  atta  al riconoscimento delle spese e la dichiarazione precedente in cui è evidenziata la scelta di rateizzare