Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei premi relativi a:
Per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza va evidenziato l’importo del premio afferente a ciascun rischio (art. 13, comma 2 del DLGS n. 47 del 2000). Pertanto, nel caso di contratti cd “misti” che prevedono l’erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato, la detrazione spetta solo per la parte di premio riferibile al rischio morte, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa (Circolare 20.03.2001, n. 29, risposta 1.3).
Guida al Contenuto
Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, esiste un’ulteriore condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione. In linea generale è necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque. La figura del beneficiario rileva solo se l’assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave.
Il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione, indipendentemente dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti come contraente e/o come assicurato (Circolare 18.5.2006 n. 17, risposta 4).
La detrazione spetta al contribuente se:
La detrazione spetta anche con riferimento ai premi relativi ad una polizza vita collettiva, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente (sottoscrittore assicurato), relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.4.4).
I lavoratori dipendenti possono fruire della detrazione dall’imposta per i contributi versati dalle imprese per finanziare il Fondo Unico Nazionale Long Term Care, concorrenti alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR. I lavoratori dipendenti interessati dalle garanzie in discorso, ai fini del calcolo del limite di detraibilità, devono tener conto anche dei premi relativi ad altre assicurazioni detraibili (assicurazione sulla vita e per malattia) in relazione ai quali compete il beneficio della detrazione (Risoluzione 21.12.2007 n. 391).
La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento dei premi versati:
La detrazione compete anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere (Circolare 16.06.1997 n. 137, risposta 2.3.1).
La detrazione spetta anche per i premi versati per le assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta all’ordinaria polizza R.C. auto (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.4.1).
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a euro 530. Tale limite, deve essere considerato complessivamente e, pertanto, anche in presenza di una pluralità di contratti, l’ammontare massimo di spesa detraibile non può superare euro 530. Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 36.
Tipologia | Documenti | |||||
Premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni | Ricevute di pagamento dei premi Dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti Se si tratta di contratti stipulati o rinnovati fino al 31/12/2000 dalla documentazione rilasciata dall’assicurazione deve risultare che non è consentita la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. |
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, per i premi versati per i contratti di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave, il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a euro 750.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 38.
La disabilità grave è definita dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 ed è accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge.
Nel caso in cui nel contratto di assicurazione siano indicati più beneficiari uno dei quali abbia una grave disabilità, l’importo massimo detraibile deve essere ricondotto all’unico limite più elevato di euro750.
Tipologia | Documenti | |||||
Premi di assicurazione a tutela delle persone con disabilità | Ricevute di pagamento Dei premi o dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti Se dalla documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione non risulta la condizione di disabilità del beneficiario, autocertificazione che attesta che il beneficiario del contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge, in possesso della relativa documentazione |
Per i contratti aventi ad oggetto il rischio di invalidità permanente, la detrazione dei premi spetta se la copertura è relativa ad una invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, indipendentemente dalle cause che possano determinarla (infortuni o malattie).
In presenza di contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda a condizione che:
Il citato decreto stabilisce, in particolare che:
L’importo massimo complessivo sul quale calcolare la detrazione per ciascun periodo d’imposta è pari a euro 1.291,14, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38).
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 39.
Per certificare le somme corrisposte per i premi assicurativi, è necessario conservare ed esibire la ricevuta di pagamento dei bollettini ovvero la ricevuta quietanzata dalla compagnia assicurativa con la data del pagamento; è necessario, inoltre, conservare copia del contratto di assicurazione, dal quale si evincono i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti.
Tipologia | Documenti |
Premi di assicurazione aventi per oggetto rischio di non autosufficienza |
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