Non è possibile portare in detrazione, cioè in diminuzione dell’imposta lorda, l’intera spesa sostenuta ma solo una percentuale della stessa che può variare in relazione alla tipologia di oneri. Per alcune fattispecie la detrazione è determinata forfetariamente senza tener conto dei costi effettivamente sostenuti. Si tratta, in particolare della detrazione per canoni di locazione prevista dall’art. 16 del TUIR che è stabilita in base, tra l’altro, al reddito complessivo del conduttore e della tipologia di contratto stipulato.
La detrazione, inoltre, in molti casi non può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta ma su di un ammontare massimo fissato dalla legge. A tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda si applicano i seguenti principi generali:
Dal 2017 nella CU è data evidenza delle somme escluse dal reddito di lavoro dipendente, erogate dal datore di lavoro sotto forma di rimborsi spese che, se non rimborsate, avrebbero dato diritto a detrazioni d’imposta o alla deduzione dal reddito.
In particolare, nella CU (punti da 701 a 706) sono evidenziati i rimborsi erogati dal datore di lavoro per spese aventi rilevanza sociale, per i quali ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
Tali spese, se sostenute dal dipendente in misura maggiore al rimborso ottenuto dal datore di lavoro, danno diritto alla detrazione/deduzione per la parte non rimborsata. Nel caso di spese detraibili entro determinati limiti di importo, la detrazione spetta nei limiti indicati per l’importo non rimborsato.
Esempio:
spese per asilo nido sostenute dal contribuente | 1.000,00 euro |
spese rimborsate dal datore di lavoro | 800,00 euro |
limite di spesa detraibile | 632,00 euro |
spesa su cui calcolare la detrazione | 200,00 euro |
Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della detrazione, le somme rimborsate devono essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR;
le detrazioni possono essere fruite solo nel limite dell’imposta lorda, al netto delle detrazioni per familiari a carico e da lavoro. L’eventuale eccedenza viene quindi persa dal contribuente, non potendo essere chiesta a rimborso né portata in detrazione nel periodo d’imposta successivo. Una eccezione a tale regola generale è prevista per i canoni di locazione che sono detraibili ai sensi dell’art. 16 del TUIR. In caso di incapienza dell’imposta lorda, agli affittuari viene riconosciuta una somma corrispondente alla detrazione non fruita.
Il comma 2 dell’art. 15 del TUIR stabilisce, inoltre, che per gli oneri indicati alle lett. c) (spese sanitarie), e) ed e-bis) (spese di istruzione), f) (premi di assicurazione), i-quinquies) (spese per iscrizione e abbonamento a strutture sportive) e i-sexies) (canoni di locazione per studenti universitari) la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.
Per talune spese, infine, la detrazione spetta anche se le spese stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente non a carico. Si tratta, ad esempio, delle spese sanitarie sostenute nell’interesse dei predetti familiari affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera a), del DLGS n. 124 del 1998, oppure delle spese sostenute per l’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti.
La legge n. 76 del 2016 – recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze” (c.d. legge Cirinnà) – equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (L n. 184 del 1983) – “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei rregolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.” (art.1, comma 20).
Analoga equiparazione non è, invece, disposta per le convivenze di fatto, costituite, ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Il CAF o il professionista abilitato, in presenza di oneri e spese per le quali è richiesta la detrazione dall’imposta, deve effettuare:
Il controllo riguarda anche la documentazione di oneri detraibili indicati nella CU e ripresi nella dichiarazione, purché tale documentazione non sia in possesso esclusivamente del sostituto d’imposta.
Le verifiche da eseguire sono finalizzate a controllare che:
Per quanto riguarda la documentazione attestante tali situazioni, è necessario ricordare che:
Le spese intestate al contribuente e sostenute nell’interesse di un familiare, che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione né alla persona che ha sostenuto l’onere, né al familiare.
L’importo delle spese da indicare nei diversi righi è comprensivo di IVA o del costo del bollo applicato. L’imposta di bollo (attualmente pari a 2,00 euro) viene applicata sulle fatture esenti da IVA di importo superiore a euro 77,47 ed è detraibile quale onere accessorio, qualora sia stata esplicitamente traslata sul cliente ed evidenziata a parte sulla fattura.
Il contribuente che riceve una fattura o una ricevuta medica senza bollo può portare in detrazione le spese relative alla imposta di bollo solo se paga il tributo al posto del professionista, sia per inadempienza di quest’ultimo, provvedendo quindi a sanare un atto irregolare, sia per esplicito accordo tra le parti (Risoluzione 18.11.2008 n. 444).
Tipologia onere detraibile | Spese sostenute dal contribuente |
Spese sanitarie (E1, E3) | Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da | |
Spese sanitarie per patologie esenti (E2) | patologie che danno diritto all’esenzione dalla |
partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di | |
detrazione che non trova capienza nell’imposta da questi | |
ultimi dovuta | |
Acquisto e riparazione veicoli per disabili, cane guida | Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
per non vedenti (E4, E5) | |
Nell’interesse proprio (per i mutui stipulati dopo il 1993, | |
Interessi passivi (E7) | anche per la quota del coniuge a carico se |
comproprietario e contitolare del mutuo) | |
Interessi passivi (righi E8-E10 codici 8- 9 – 10 – 11) | Nell’interesse proprio |
Spese istruzione (Righi E8-E10 codice 12-13) | Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Spese funebri (Righi E8–E10 codice 14) | A prescindere dal soggetto a cui sono riferite |
Spese per addetti alla assistenza personale (Righi E8- | Nell’interesse proprio o di familiari anche non a carico |
E10 codice 15) | |
Spese per attività sportive per ragazzi (Righi E8-E10 | Nell’interesse proprio (se di età compresa tra i 5 e 18 |
anni) o dei familiari fiscalmente a carico di età compresa | |
codice 16) | |
tra 5 e 18 anni | |
Altri oneri (righi E8-E10 codice 17) | Nell’interesse proprio |
Spese per intermediazione immobiliare | |
Altri oneri (righi E8-E10 codice 18) | |
Spese per canoni di locazione studenti universitari | Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
fuori sede | |
Altri oneri (righi E8-E10 codici da 20 a 30, codice 35 e | Nell’interesse proprio |
codice 99) | |
Altri oneri (righi E8-E10 codice 31 | Nell’interesse proprio |
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici) | |
Altri oneri (righi E8-E10 codice 32) | Nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico |
Contributi per riscatto laurea | |
Altri oneri (righi E8-E10 codice 33) | |
Spese sostenute per il pagamento di rette per la | Nell’interesse dei figli fiscalmente a carico |
frequenza di asili nido | |
Assicurazioni (Righi E8-E10 codice 36-38-39) | Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Erogazioni liberali alle Onlus e ai Partiti politici (Righi | Nell’interesse proprio |
E8-E10 codici 41-42) | |
Spese per canoni di leasing (Rigo E14) | Nell’interesse proprio |