Oneri e Spese Deducibili: Disposizioni Generali
Gli Oneri e le Spese per i quali è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo sono elencati nell’art. 10 del TUIR o in altre disposizioni di legge. La deduzione, in molti casi, non può essere calcolata sull’intera spesa sostenuta ma su di un ammontare massimo fissato dalla legge, come ad esempio, per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari o ai Fondi integrativi del servizio sanitario nazionale.
Principi Generali per gli oneri deducibili
Per tutti gli oneri e le spese che danno diritto alla deduzione dal reddito si applicano i seguenti principi generali:
- la deduzione spetta solo per gli oneri e le spese indicati nel TUIR o in altre disposizioni di legge;
- gli oneri e le spese devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti e idoneamente documentati;
gli oneri e le spese abbattono il reddito complessivo nel periodo d’imposta in cui sono stati effettivamente sostenuti (principio di cassa). In caso di utilizzo della carta di credito rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d’imposta successivo (Risoluzione 23.04.2007 n. 77); - la deduzione spetta solo se gli oneri e le spese restano effettivamente a carico di chi li ha sostenuti. Se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito, la deduzione non spetta. Nel caso in cui il rimborso sia inferiore alla spesa sostenuta la deduzione è calcolata solo sulla parte non rimborsata. Se il rimborso riguarda oneri sostenuti in anni precedenti per i quali il contribuente ha già beneficiato della deduzione, le somme rimborsate sono assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR nell’anno del rimborso;
- la deduzione nella maggior parte dei casi può essere fruita solo nel limite del reddito complessivo. L’eventuale eccedenza non può quindi essere chiesta a rimborso né portata in deduzione nel periodo d’imposta successivo, tranne che non vi sia una espressa previsione normativa. Una eccezione a tale regola generale è prevista, ad esempio, per le somme restituite al soggetto erogatore che hanno concorso a tassazione negli anni precedenti (art. 10, comma 1, lett. d-bis)).
Le spese nell’interesse dei familiari
Per talune spese, infine, la deduzione spetta anche se le spese stesse sono state sostenute nell’interesse di familiari e in taluni casi anche se gli stessi non sono a carico fiscalmente. Si tratta, ad esempio, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità (art. 10, comma 1, lett. b).
Tabella Sintetica Oneri Deducibili
Tipologia onere deducibile | Spese sostenute dal contribuente |
Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21) | Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Assegno periodico corrisposte al coniuge (Rigo E22) | Nell’interesse proprio |
Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23) | Nell’interesse proprio |
Contributi ed erogazioni liberali a favore di Istituzioni religiose (Rigo E24) | Nell’interesse proprio |
Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25) | Nell’interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico |
Altri oneri (Rigo E26, codice 6) Contributi versati ai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale | Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Altri oneri (Rigo E26, codici 7, 8, 9, 12, 21) | Nell’interesse proprio |
Altri oneri (Rigo E26 codice 13) | Nell’interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico |
Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed individuali (E27-E31) | Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico |
Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (Rigo E32) | Nell’interesse proprio |
Somme restituite al soggetto erogatore (Rigo E33) | Nell’interesse proprio |