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Ai fini della detrazione è necessario che:
Il beneficio riguarda anche la pertinenza, a condizione che l’acquisto di quest’ultima avvenga contestualmente all’acquisto dell’unità abitativa e l’atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (Circolare 18.05.2016 n. 20/E, risposta 10.1).
Per “impresa costruttrice” si intende, ai fini della detrazione, l’impresa che applica l’IVA all’atto del trasferimento, considerando tale non solo l’impresa che ha realizzato l’immobile ma anche le imprese di ripristino o c.d. ristrutturatrici che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del DPR n. 380 del 2001 (Circolare 18.05.2016 n. 20/E, risposta 10).
La detrazione è pari al 50 per cento dell’IVA dovuta sul corrispettivo d’acquisto dell’unità immobiliare ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
La detrazione spetta anche se l’immobile è costruito da più di cinque anni, purché l’impresa abbia manifestato espressamente l’opzione per la relativa imposizione, indipendentemente dalla data di fine lavori (Circolare 08.04.2016, n. 12, punto 7.1).
Ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo di imposta 2016 (Circolare 08.04.2016 n. 12, punto 7.1).
Non è stato possibile fruire della detrazione dell’IVA relativa ad acconti corrisposti nel 2015, anche se il rogito risulta stipulato nell’anno 2016, poiché nel 2015 l’agevolazione non era vigente. (Circolare 18.05.2016 n.20, punto 10.3). E’ possibile, invece, fruire della detrazione per l’IVA corrisposta sugli acconti pagati nel 2016, sempreché il preliminare di acquisto sia registrato e il rogito sia stipulato entro il 2017, in quanto nel 2016 l’agevolazione era vigente e l’art. 9, comma 9-octies, del DL n.244 del 2016 ha prorogato l’agevolazione anche agli acquisti di abitazioni avvenuti nel 2017.
Ad esempio, un contribuente che acquista da un’impresa di ristrutturazione un’unità immobiliare, con le agevolazioni “prima casa”, all’interno di un fabbricato interamente ristrutturato, al prezzo di € 200.000 + IVA al 4%, per un totale di € 208.000, avrà diritto:
Ad analoga conclusione si giunge anche nel caso di realizzazione di box pertinenziale, anche a proprietà comune, acquistato contestualmente all’immobile agevolato, relativamente al quale spetta anche la detrazione pari al 50 per cento del costo di realizzazione documentato dall’impresa.
Ad esempio, un contribuente acquista da un’impresa costruttrice un’unità immobiliare, con le agevolazioni “prima casa”, e un box pertinenziale. Il costo complessivo dell’immobile, comprensivo della pertinenza è pari a € 200.000 + IVA al 4%, per un totale di € 208.000. Il costo di realizzazione del box è pari a € 10.000 più IVA pari a € 400. Il contribuente avrà diritto:
Tipologia | Documenti |
IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B | Atto di acquisto dell’immobile avvenuto nel 2016 da cui si possa evincere:
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