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In linea generale, la detrazione spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso del 2016, a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa). Tra gli oneri accessori sono compresi anche:
Sono escluse dalla detrazione:
Non danno diritto alla detrazione gli interessi pagati (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 4.5):
Gli interessi passivi derivanti dal conto di finanziamento accessorio, definito dalla Convenzione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ABI, al fine di mantenere fissa la rata di mutuo variabile, danno diritto alla detrazione unitamente agli interessi risultanti dal piano di ammortamento originario nel limite dell’importo di euro 4.000 previsto dalla norma. Gli istituti bancari, per consentire la detraibilità degli interessi, dovranno certificare, nell’attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi, l’importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di quelli risultanti dal conto accessorio (Risoluzione 12.04.2011 n. 43).
La detrazione è ammessa anche in presenza di contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti (Circolare 27.05.1994 n. 73, risposta 1.1.2).
In caso di contributo aziendale, la detrazione è calcolata sulla differenza tra l’importo degli interessi pagati e il contributo erogato dall’azienda (Risoluzione 28.05.2010 n. 46).
Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di “onere rimborsato” ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. n-bis), del TUIR.
Qualora il contributo venga restituito è possibile recuperare la quota di interessi non detratta, rispettando però le condizioni di fatto e di diritto vigenti per la dichiarazione dei redditi in cui si sarebbe potuto far valere il relativo onere in assenza del contributo e indicando tale importo nel modello dichiarativo tra le “Altre spese” ed in particolare tra “Le altre spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento” (Risoluzione 2.08.2010 n. 76).
La detrazione spetta con limiti diversi a seconda della finalità per cui è stato contratto il mutuo e, talvolta, del periodo di sottoscrizione del medesimo.
In linea generale, in caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia e quindi non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.
Unica eccezione a tale regola riguarda i mutui stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. E’ previsto, infatti, che nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra i due coniugi di cui uno a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote. La condizione di coniuge fiscalmente a carico deve sussistere nell’anno d’imposta in cui si fruisce della detrazione.
È necessario verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo in quanto, a volte, nelle ricevute rilasciate dagli Istituti di Credito, non sono sempre riportati tutti gli intestatari.