E’ necessario distinguere a seconda che il mutuo sia stato stipulato entro il 31 dicembre 1990 ovvero tra il 1° gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1992.
Nel primo caso, la detrazione spetta anche nel caso di mutui stipulati per l’acquisto di immobili non destinati ad abitazione (ad esempio, negozio, ecc.) ed anche per motivi diversi dall’acquisto (ad esempio, costruzione, ristrutturazione, ecc.).
Per i mutui stipulati nel 1991 e 1992, invece, la detrazione spetta solo per quelli relativi all’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione, anche diversa da quella principale, e per i quali non sia variata tale condizione come, ad esempio, nel caso in cui l’immobile precedentemente tenuto a disposizione sia stato concesso in locazione.
Se la motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione (in analogia a quanto affermato con Risoluzione 22.12.2006 n. 147 e Circolare 21.05.2014, n. 11, quesito 3.1).
È possibile fruire della detrazione sia nel caso di accollo (precedente al 1993) che di rinegoziazione del contratto di mutuo. Nel caso in cui si verifichi la compresenza di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e di mutuo su immobili diversi dall’abitazione principale (E7 + da E8 a E10 codice 8):
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 8.
Guida al Contenuto
Tipologia | Documenti | |||||
mutui contratti nel 1991 e nel 1992 per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale |
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mutui contratti prima del 1/1/1991 per l’acquisto di qualsiasi tipo di immobile |
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La detrazione spetta per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché per le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui anche non ipotecari, stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito o cambiali ipotecarie. La detrazione, calcolata su un importo massimo di euro 2.582,28, spetta nella misura del 19 per cento, al soggetto intestatario del contratto di mutuo, senza alcuna deroga.
Pertanto, nel caso di mutuo cointestato tra due coniugi, di cui uno a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto la spesa non può fruire anche della detrazione spettante al coniuge fiscalmente a carico. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.
In base all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DPR n. 380 del 2001, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la detrazione, sono i seguenti:
Il diritto alla detrazione spetta a condizione che il contratto di mutuo sia stato stipulato con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare qualsiasi tipo di immobile (abitazione principale, altro tipo di abitazione, box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi siano effettuati nel rispetto della normativa che disciplina l’attività edilizia (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.2.3).
Se la motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione (in analogia a quanto affermato con Risoluzione 22.12.2006 n. 147 e Circolare 21.05.2014, n. 11, quesito 3.1).
La detrazione può coesistere con quella relativa ai mutui per l’acquisto dell’abitazione principale (di cui al rigo E7) e ai mutui per la costruzione dell’abitazione principale (di cui ai righi da E8 a E10 con il codice 10).
La detrazione spetta se l’intervento riguarda sia gli immobili di proprietà del contribuente, sia quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto registrato a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo (Circolare 13.06.1997 n. 167).
La detrazione non spetta più nel caso in cui un mutuo contratto nel 1997 per interventi di recupero edilizio sia stato successivamente rinegoziato (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.3.4).
La detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato per la copertura dell’importo delle spese documentate; la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte del mutuo eccedente l’ammontare delle stesse.
L’ammontare delle spese effettivamente sostenute è quello che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell’unità immobiliare (Circolare 3.05.2005 n. 17, risposta 1).
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 9.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici |
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