Interessi passivi mutui prima del 1993 e recupero edilizio

La detrazione spetta per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché per le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili stipulati prima del 1993 per l’acquisto di immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale. L’ammontare massimo degli interessi passivi e oneri accessori ammesso alla detrazione è fissato in euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.

E’ necessario distinguere a seconda che il mutuo sia stato stipulato entro il 31 dicembre 1990 ovvero tra il 1° gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1992.

Nel primo caso, la detrazione spetta anche nel caso di mutui stipulati per l’acquisto di immobili non destinati ad abitazione (ad esempio, negozio, ecc.) ed anche per motivi diversi dall’acquisto (ad esempio, costruzione, ristrutturazione, ecc.).



Per i mutui stipulati nel 1991 e 1992, invece, la detrazione spetta solo per quelli relativi all’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione, anche diversa da quella principale, e per i quali non sia variata tale condizione come, ad esempio, nel caso in cui l’immobile precedentemente tenuto a disposizione sia stato concesso in locazione.

Se la motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione (in analogia a quanto affermato con Risoluzione 22.12.2006 n. 147 e Circolare 21.05.2014, n. 11, quesito 3.1).

È possibile fruire della detrazione sia nel caso di accollo (precedente al 1993) che di rinegoziazione del contratto di mutuo. Nel caso in cui si verifichi la compresenza di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e di mutuo su immobili diversi dall’abitazione principale (E7 + da E8 a E10 codice 8):

  • se l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo E7) è maggiore o uguale ad euro 2.065,83, l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo su immobili diversi dall’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8) non concorre al calcolo della detrazione;
  • se l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale (rigo E7) è minore di euro 2.065,83, l’importo degli interessi sostenuti per il mutuo su immobili diversi dall’abitazione principale concorre al calcolo della detrazione, ma la somma degli interessi relativi a entrambi i mutui (somma degli importi del rigo E7 e dei righi da E8 a E10 con il codice 8) non può superare euro 2.065,83.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 8.

 

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia Documenti
mutui contratti nel 1991 e nel 1992 per l’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale
  • Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2016
  • Contratto di mutuo dal quale risulti che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto dell’immobile;
  • Contratto di acquisto dell’immobile per verificare l’importo (spesa sostenuta
  • per l’acquisto) riportato sull’atto che, se pur maggiorato di eventuali oneri
  • correlati all’acquisto, risultasse  inferiore al capitale  erogato,  renderà
  • necessario il riproporzionamento degli interessi alla minore spesa sostenuta
  • Idonea documentazione degli oneri accessori all’acquisto sostenuti (anche in caso di riparametrazione degli interessi)
  • Autocertificazione  che  attesti  che  l’immobile  è  stato  adibito  a  propria abitazione diversa  da quella  principale  e tale condizione  sussisteva  per l’anno 2016 e, ove mancante nel contratto di mutuo, la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto
mutui contratti prima del 1/1/1991 per l’acquisto di qualsiasi tipo di immobile
  • Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2016

 

Interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero

(righi E8 E10)

La detrazione spetta per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché per le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui anche non ipotecari, stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. Non sono ammessi altri tipi di finanziamento, come ad esempio aperture di credito o cambiali ipotecarie. La detrazione, calcolata su un importo massimo di euro 2.582,28, spetta nella misura del 19 per cento, al soggetto intestatario del contratto di mutuo, senza alcuna deroga.

Pertanto, nel caso di mutuo cointestato tra due coniugi, di cui uno a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto la spesa non può fruire anche della detrazione spettante al coniuge fiscalmente a carico. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

Per quali interventi spetta la detrazione



In base all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DPR n. 380 del 2001, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la detrazione, sono i seguenti:

  1. interventi di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  2. interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
  3. interventi di restauro e di risanamento conservativo: opere di consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
  4. interventi di ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

 

Il diritto alla detrazione spetta a condizione che il contratto di mutuo sia stato stipulato con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare qualsiasi tipo di immobile (abitazione principale, altro tipo di abitazione, box, cantine, uffici, negozi, ecc.), sempreché gli interventi siano effettuati nel rispetto della normativa che disciplina l’attività edilizia (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.2.3).

Se la motivazione non è contenuta nel contratto di mutuo e qualora anche la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo, il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale riconosce la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta autodichiarazione (in analogia a quanto affermato con Risoluzione 22.12.2006 n. 147 e Circolare 21.05.2014, n. 11, quesito 3.1).

La detrazione può coesistere con quella relativa ai mutui per l’acquisto dell’abitazione principale (di cui al rigo E7) e ai mutui per la costruzione dell’abitazione principale (di cui ai righi da E8 a E10 con il codice 10).

La detrazione spetta se l’intervento riguarda sia gli immobili di proprietà del contribuente, sia quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto registrato a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo (Circolare 13.06.1997 n. 167).

La detrazione non spetta più nel caso in cui un mutuo contratto nel 1997 per interventi di recupero edilizio sia stato successivamente rinegoziato (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.3.4).

La detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato per la copertura dell’importo delle spese documentate; la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte del mutuo eccedente l’ammontare delle stesse.

L’ammontare delle spese effettivamente sostenute è quello che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell’unità immobiliare (Circolare 3.05.2005 n. 17, risposta 1).

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 9.

 

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia Documenti
mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici
  • Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate nel 2016
  • Contratto di mutuo dal quale dovrà risultare che il finanziamento è stato concesso per realizzare gli interventi di recupero edilizio
  • Fatture relative ai lavori eseguiti al fine di rapportare gli interessi alle spese effettivamente sostenute
  • Per gli immobili in locazione o in comodato: contratto registrato
  • Autocertificazione  che  attesti,  ove  mancante  nel  contratto  di  mutuo,  la motivazione per il quale lo stesso è stato contratto