Art. 1 comma 347, della legge n. 296 del 2006 – Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all’art. 1 comma 347, della legge n. 296 del 2006, la detrazione spetta nel limite di euro 30.000
Gli interventi agevolabili consistono:
Sono, inoltre agevolabili, purché rispondenti alle caratteristiche tecniche previste, gli interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore e quelli finalizzati alla trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore mentre è esclusa la trasformazione dell‘impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo (Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 3.4).
Non sono agevolabili né le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia, tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell‘edificio di cui al comma 344, qualora rispettino l‘indice di prestazione energetica ivi previsto (Circolare 31.05.2007, n. 36, risposta 3.4).
La fruizione della detrazione è limitata ai soli casi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e non anche a quelli di integrazione degli stessi (Risoluzione 1.12.2008, n. 458).
Per gli interventi riguardanti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale la detrazione spetta per:
Negli interventi ammessi alla detrazione sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Sono in ogni caso comprese tra le spese in questione anche quelle: