Art. 1 comma 347, della legge n. 296 del 2006 – Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all’art. 1 comma 347, della legge n. 296 del 2006, la detrazione spetta nel limite di euro 30.000
Quali Sono gli Interventi Agevolabili
Gli interventi agevolabili consistono:
- nella sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua;
- dal 1° gennaio 2008, nella sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, nonché impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato (Risoluzione 12.2008 n. 458);
- dal 1° gennaio 2012, nella sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (art. 4. comma 4 del DL n. 201 del 2011). Tra gli interventi agevolabili rientra anche l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari, effettuati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale dei suddetti impianti (Circolare 06.05.2016 n. 18, risposta 3.1). Se non è sostituita la caldaia gli interventi rientrano tra quelli agevolabili ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR .
Sono, inoltre agevolabili, purché rispondenti alle caratteristiche tecniche previste, gli interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore e quelli finalizzati alla trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore mentre è esclusa la trasformazione dell‘impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo (Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 3.4).
Non sono agevolabili né le installazioni di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia, tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell‘edificio di cui al comma 344, qualora rispettino l‘indice di prestazione energetica ivi previsto (Circolare 31.05.2007, n. 36, risposta 3.4).
La fruizione della detrazione è limitata ai soli casi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e non anche a quelli di integrazione degli stessi (Risoluzione 1.12.2008, n. 458).
Tipologia di spese ammesse alla detrazione
Per gli interventi riguardanti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale la detrazione spetta per:
- lo smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
- la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.
Negli interventi ammessi alla detrazione sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Sono in ogni caso comprese tra le spese in questione anche quelle:
- relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
- sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell‘intervento.