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La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 2.065,83. Per la verifica del limite di spesa occorre tenere conto anche:
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. del DLGS n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
La detrazione è ammessa anche nel caso in cui il datore di lavoro, con il consenso del dipendente, promuova un’iniziativa di raccolta fondi da destinare ad una ONLUS. In questo caso il sostituto d’imposta assume l’onere di trattenere direttamente dallo stipendio le somme destinate dal dipendente all’erogazione, secondo le modalità descritte dalla Risoluzione 17.11.2008 n. 441, e dalla Risoluzione 15.06.2009 n. 160.
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari | Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata. Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017) |