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La detrazione spetta per:
La detrazione spetta per le erogazioni liberali effettuate al fine di sostenere lavori di restauro e risanamento conservativo di chiese e relative pertinenze se si riferiscono a interventi su beni culturali tutelati ai sensi del citato DLGS n. 42 del 2004 (Risoluzione 05.04.2005 n. 42 e Risoluzione 14.06.2007 n. 133).
La detrazione in esame è ammessa anche qualora l’erogazione liberale abbia oggetto beni in natura. In tal caso, si deve considerare il valore normale del bene come rilevabile, ai sensi dell’art. 9 del TUIR, da listini, tariffari, mercuriali o simili; per particolari categorie di beni (come, ad esempio, opere d’arte, gioielli, ecc.) è possibile ricorrere alla stima di un perito. In ogni caso il donante avrà cura di acquisire, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale come sopra determinato (listini, tariffari o mercuriali, perizia, ecc.), anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori (Circolare 19.08.2005, n. 39, risposta 4).
La detrazione non spetta per le erogazioni liberali effettuate per sostenere le opere di restauro e conservazione della casa colonica parrocchiale.
L’art. 40, comma 9, del DL n. 201 del 2011, ha previsto dal 2012 che la documentazione e le certificazioni richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione, da presentare — ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 — al Ministero per i beni e le attività culturali che esegue controlli a campione ai sensi dei successivi artt. 71 e 72 del citato DPR n. 445 del 2000.
Il Ministero dei beni e delle attività culturali (di seguito MIBACT) ha precisato che le dichiarazioni sostitutive, di cui al citato art. 40, comma 9, del DL 214 del 2011, attengono esclusivamente alla fase rendicontativa del procedimento teso ad ottenere le detrazioni in questione.
L’iter procedimentale delle erogazioni liberali in esame è illustrato nella circolare n. 222 dell’11 giugno 2012 del MIBACT (nota prot. n. 0004483 del 14 febbraio 2017). Come precisato dal MIBACT nella citata nota il soggetto beneficiario deve comunicare alla Soprintendenza le erogazioni liberali ricevute entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono state erogate. Il preventivo di spesa vistato e inviato dalla Soprintendenza al soggetto erogatore e al soggetto beneficiario dell’erogazione costituisce l’autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.
La detrazione è calcolata sull’intero importo delle erogazioni liberali effettuate. Devono essere comprese nell’importo da indicare nel Mod 730 anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 26.
La detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d’imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, c.d. “Art – bonus” (Circolare 31/07/2014 n. 24), da indicare nel rigo G9.
L’erogazione in denaro deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali a favore delle attività culturali ed artistiche |
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