Se l’associazione di promozione sociale è iscritta nel registro nazionale, è possibile scegliere, in alternativa alla detrazione, di dedurre dal reddito complessivo, ai sensi dell’art 14 del DL n. 35 del 2005, le somme erogate, nel limite del 10 per cento del reddito complessivo medesimo e fino ad un massimo di 70.000 euro. Il contribuente che fruisce della deduzione prevista dal comma 1 del citato art. 14 non può usufruire, per analoghe erogazioni effettuate a beneficio dei soggetti sopra indicati, anche della detrazione dall’imposta lorda (Circolare 19.08.2005 n. 39).
Guida al Contenuto
La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 2.065,83. Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 23.
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale |
|