Non è altresì previsto l’invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, adempimento che naturalmente resta necessario in funzione dell‘osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.
Guida al Contenuto
Ai fini delle detrazioni, i contribuenti devono acquisire e conservare l’asseverazione con il quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi. Ai sensi dell’art. 1, comma 6, del DM del 2007, per tecnici abilitati si intendono i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.
Dall’11.10.2009, inoltre, è prevista la possibilità di sostituire l’asseverazione redatta dal tecnico abilitato con quella resa dal Direttore dei Lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (DM del 2007).
In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio, l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste.
L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori nei seguenti casi: sostituzione di finestre e infissi; caldaia a condensazione con potenza minore di 100 KW; per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi, per l’installazione di schermature solari e dei sistemi di dispositivi multimediali.
Successivamente all’esecuzione degli interventi, il contribuente deve richiedere ad un tecnico abilitato l’attestato di certificazione energetica dell’edificio se introdotto dalle norme locali, oppure, in assenza di dette procedure, un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al DM del 19 febbraio 2007. L’attestato è finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica propria dell’edificio.
Dal 6 giugno 2013 è entrato in vigore il DL n. 63 del 2013, in materia di prestazione energetica nell’edilizia, che ha soppresso l’attestato di certificazione energetica (ACE) introducendo contestualmente, in sua sostituzione, l’attestato di prestazione energetica (APE).
L’APE deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e deve essere conservato dal contribuente. I dati dell’attestato di prestazione energetica sono riportati nell’Allegato A inviato telematicamente all’ENEA.
L’attestato di prestazione energetica non è richiesto:
Deve essere compilata la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o nell’allegato F del Decreto attuativo. La scheda deve contenere:
I soggetti interessati alla detrazione devono trasmettere all’ENEA:
L’invio della documentazione deve essere effettuato:
La documentazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori. A tal fine:
Nel caso in cui dopo l’invio all’ENEA ci si accorga di errori materiali commessi in fase di compilazione della scheda informativa (all. E/F) o qualora siano stati indicati importi di spesa diversi da quelli precedentemente comunicati, è possibile rettificare i dati anche oltre il termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori – ma non oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione – mediante l’invio telematico di una nuova scheda che annulla e sostituisce la precedente.
Non è necessario rettificare la scheda inviata qualora:
In tali casi, infatti, è sufficiente che il contribuente dimostri di essere in possesso dei documenti (fatture e bonifici) che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto. Se la scheda contenente gli errori è stata inviata:
Nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l’invio della scheda informativa all’ENEA, la detrazione non spetta. L’invio della scheda all’ENEA può essere ripetuto fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori e oltre i novanta giorni nei termini previsti per la “remissione in bonis“ (Circolare 09.05.2013, n. 13, risposta 2.2).
Nell’ipotesi in cui la scheda informativa sia stata correttamente compilata, ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all’invio, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all’ENEA.
L‘importo massimo di detrazione spettante, si riferisce ai singoli interventi agevolabili e rappresenta il limite massimo del risparmio d‘imposta ottenibile mediante la detrazione. Tale importo deve intendersi riferito all‘unità immobiliare oggetto dell‘intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell‘immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell‘onere da ciascuno effettivamente sostenuto.
Qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili – essendo stati realizzati, ad esempio, interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili nell‘ambito della riqualificazione energetica dell‘edificio (comma 344) o nell‘ambito degli interventi sulle strutture opache verticali (comma 345)- il contribuente potrà applicare una sola agevolazione e dovrà indicare nella scheda informativa prevista dall‘allegato E a quale comma della legge 296 del 2006 intende fare riferimento (Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 6).
Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili, sempreché cumulabili ai sensi dei chiarimenti forniti, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, ad esempio, se sono stati installati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, ed è stato sostituito l‘impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è prevista nella misura di 30.000 euro, sarà possibile fruire della detrazione massima di 90.000 euro (Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 6).
La scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni.
Con riferimento agli interventi sulle parti comuni degli edifici, l’ammontare massimo di detrazione, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 della legge n. 296 del 2006, in cui l’intervento di riqualificazione energetica si riferisce all’intero edificio e non a “parti“ di edificio.
Ai sensi del secondo periodo dell’art. 2, comma 3, del decreto 19 febbraio 2007, nel caso in cui l’intervento di risparmio energetico si protragga per più periodi d’imposta, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.
È ammessa l’autonoma configurabilità dell’intervento a condizione che la stessa sia dimostrata con elementi riscontrabili in via di fatto oltre che con l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, ad esempio SCIA, eventuale collaudo, dichiarazione di fine lavori (interrogazione parlamentare 1° dicembre 2010, n. 5-03909).
Tipologia di interventi ammessi alla detrazione | Importo Massimo Detraibile | Importo massimo della detrazione | |
Detrazione 55% fino al 5.06.2013 | Detrazione 65% dal 6.06.2013 | ||
Riqualificazione energetica di edifici esistenti per conseguire un risparmio di fabbisogno di energia primaria Art. 1 comma 344 L 296 del 2006 | € 181.818,18 | € 153.846,15 | € 100.000 |
Cappotti, finestre, tetti e pavimenti con bassa trasmissione termica Art. 1 comma 345 L 296 del 2006 | € 109.090,91 | € 92.307,69 | € 60.000 |
Installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda Art. 1 comma 346 L 296 del 2006 | € 109.090,91 | € 92.307,69 | € 60.000 |
Sostituzione di impianti di riscaldamento con uno dotato di caldaia a condensazione Art. 1 comma 347 L 296 del 2006 | € 54.545,45 | € 46.153,85 | € 30.000 |
Acquisto e posa in opera schermature solari * Art 14 comma 2 lett b DL 63 del 2013 | —– | € 92.307,69 | € 60.000 |
Acquisto e posa in opera impianti climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili * Art. 14 comma 2-bis DL 63 del 2013 | —– | € 46 .153,85 | € 30.000 |
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto** Art. 1, comma 88 L n. 208 del 2015 | ——- | 65% della spesa sostenuta | |
*In vigore dall’1.01.2015 **In vigore dall’ 1.01.2016 |
Rif.Norm. | Tipologia di intervento | Asseveraz. tecnico abilitato | Attestato qualificaz. Energetica (All. A) | Certificato del produttore | All. E | All. F | |
Co. 344 Legge 296/2006 | Riqualificazione globale edifici esistenti (dal 2008) | SI (**) | SI | — | SI | — | |
Co. 345 Legge 296/2006 | Cappotti (interventi su strutture opache verticali e orizzontali) (dal 2008) | SI (**) | SI | — | SI | — | |
Sostituzione serramenti e infissi 2008 | SI (*) | NO | SI (*) | — | SI | ||
Sostituzione serramenti e infissi 2009 | SI (*)(**) | NO | SI (*) La certificazione non deve essere corredata dalla certificazione dei singoli componenti per i lavori terminati dal 11.10.2009 | — | SI | ||
Sostituzione serramenti e infissi dal 2010 | SI (*)(**) | NO (Se su singole Unità imm.) SI (Se su parti condominiali) | SI (*) | NO (Se su singole Unità imm.) | SI | ||
SI Se su parti condominiali | NO | ||||||
Co. 346 Legge 296/2006 | Pannelli produzione acqua calda (dal 2008) | SI (**) | NO | NO | — | SI | |
Pannelli solari per produzione acqua calda in autocostruzione (2008) | SI | Necessaria certificazione di qualità del vetro solare secondo le norme UNI vigenti, rilasciate da un laboratorio accreditato e attestato partecipazione corso di formazione da parte del contribuente | NO | SI | |||
Pannelli solari per produzione acqua calda in autocostruzione (dal 2009) | SI(**) | Attestato partecipazione corso di formazione da parte del contribuente | NO | SI | |||
Co. 347 Legge 296/2006 | Sost. Impianti climatizzazione invernale con Caldaia a condensazione anche di altro tipo (2008) | Fino a 100kw | SI (*) | SI | SI (*) | SI | — |
Oltre 100 kw | SI | SI | NO | SI | — | ||
Sost. Impianti Climatizzazione invernale con caldaia a condensazione anche di altro tipo (dal 2009) | Fino a 100kw | SI (*)(**) | SI per lavori terminati entro 15/08/09 | SI (*) | SI | — | |
Oltre 100 kw | SI (**) | SI per lavori terminati entro 15/08/09 | NO | SI | — | ||
Art. 14 co. 2-bis DL 63/2013 | Generatori Calore a biomassa (dal 2015) | SI (*)(**) | SI |
Art. 14 Co.2 lett. b DL 63/2013 | Schermature solari (dal 2015) | SI (*) | SI (*) | SI | |||
Art 1 co 88 L 208/2015 | Dispositivi multimediali a controllo remoto (dal 2016) | SI(*) | SI(*) | SI(***) | SI(***) |
*l’asseverazione del tecnico abilitato e la certificazione del produttore/costruttore sono alternative tra loro
**per i lavori terminati a partire dal 11 ottobre 2009 l’asseverazione può essere sostituita dall’asseverazione resa dal direttore dei lavori
*** Gli allegati E/F sono alternativi e la scelta dipende dalle modalità di esecuzione dei lavori