Detrazioni canoni di locazione Alloggi Adibiti ad Abitazione Principale

Ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo.

In particolare la detrazione riguarda i contratti:

  • 1) a canone libero;
  • 2) a canone convenzionale;
  • 3) stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;
  • 4) per inquilini di alloggi sociali;
  • 5) stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.

 

La scelta della Detrazione

Le detrazioni non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole Se nel corso dell‘anno si verificano più situazioni, il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni ma il numero complessivo di giorni indicato non può essere superiore a 365.

 

Come Usufruire della Detrazione Canoni di Locazione



La detrazione per i canoni di locazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale.. L‘art. 16 del TUIR specifica che l‘abitazione principale è quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita nell’ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nelle predetta imposta (DM del 2008).

In caso di contratto di locazione stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest’ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d’imposta per l’intero importo, atteso che al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal citato DM del 2008 (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 9.4).

L’incapienza è riconosciuta in relazione a tutte le tipologie di contratto definite dai commi 01, 1, 1-bis e 1-ter dell’art. 16 del TUIR (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 10.1).

La detrazione è compatibile con la deduzione di cui all’art. 10, comma 3-bis del TUIR per l‘abitazione principale (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 7.1).

La detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 10.2) e più in generale con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dell‘effettivo carico del canone.

 

Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

(Rigo E71, cod. 1)

Ai soggetti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

  • euro 300 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
  • euro 150  se  il  reddito  complessivo  (comprensivo  del  reddito  assoggettato  al  regime  della cedolare secca) è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41.

 



La detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della legge n. 431 del 1998, ma anche se è stato stipulato ai sensi di precedenti normative ed automaticamente prorogato per gli anni successivi (Risoluzione 16.05.2008 n. 200).

La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento ciascuno in relazione al loro reddito).

 

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia Documenti
Detrazione per inquilini di alloggi

adibiti ad abitazione principale

  • Contratto di locazione registrato
  • Autocertificazione nella quale si attesti che  l’immobile è  utilizzato come abitazione principale

 

Detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale

(rigo E71, cod. 2)

Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma dell’art. 2, comma 3 e dell’art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 431 del 1998, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

  • euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
  • euro 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.


Trattasi di contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni dei conduttori, solitamente della durata di tre anni rinnovabili per altri due, nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all’ubicazione.

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 6.1.2, Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 2.3.2 e Circolare 07.06.2002 n. 48, risposta 1.6).

La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale (Circolare 29.12.1999 n. 247, risposta 1.2)

 

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia Documenti
Detrazione per inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale Contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3 della Legge n. 431/98

Autocertificazione  nella  quale  si  attesti  che  l’immobile  è utilizzato come abitazione principale

 

Detrazione per canoni di locazione spettanti ai giovani per abitazione principale

(Rigo E71, cod. 3)

 

Ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, di euro 991,60.

La detrazione spetta solo se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non è superiore a euro 15.493,71.

La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 9.1).



Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione. Se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche nei due anni successivi.

Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Così ad esempio se il giovane ha compiuto 30 anni nel corso del 2016, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, solo per tale periodo d’imposta. (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 9.2).

Per usufruire della detrazione è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge.

La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 9.3).

 

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia Documenti
Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l’abitazione principale Contratto di locazione registrato

Autocertificazione nella quale il giovane attesta che l’immobile è utilizzato come abitazione principale e che la stessa è diversa da quella dei genitori o di coloro cui è affidato

 

 

Detrazione per locazione di alloggi sociali

(Rigo E71, cod. 4)

 

Ai conduttori che hanno stipulato contratti di locazione di alloggi sociali (ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008) adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

  • di euro 900,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
  • euro 450,00 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.

 

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia Documenti
Detrazione per inquilini di alloggi sociali

adibiti ad abitazione principale

  • Contratto registrato di assegnazione in locazione dal quale si evinca che si tratta della locazione di un alloggio sociale, in alternativa deve essere prodotta una dichiarazione dell’Ente che attesti che il contratto si riferisce ad un alloggio sociale previsto dal DM  22.04.2008.  Può  ritenersi  valida  anche  una  dichiarazione dell’Ente  che  definisca  l’alloggio  sociale  richiamando  l’art.  10, comma 3 del DL n. 47 del 2014 ovvero la legge regionale con la quale  sono  definiti  requisiti  per  l‘accesso  e  la  permanenza nell‘alloggio sociale
  • Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale