Credito di Imposta per Videosorveglianza

L’art. 1, comma 982, della legge n. 208 del 2015 ha previsto un credito d’imposta per le spese sostenute da persone fisiche non nell’esercizio di attività di lavoro autonomo o d’impresa, ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

 

Come si determina il credito di imposta

Il credito d’imposta è determinato applicando la percentuale del 100 per cento resa nota tramite provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, emanato il 30 marzo 2017, all’importo delle spese indicate nell’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica dal 20 febbraio al 20 marzo 2017 tramite l’apposito software “Credito videosorveglianza“ disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate (Decreto MEF 6/12/2016 e Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate 14.02.2017, n. 33037 e 30.03.2017 n. 62015).

 

La compilazione dell’istanza per il Credito Videosorveglianza



Nell’istanza i soggetti interessati dovevano riportare il proprio codice fiscale, quello del fornitore del bene o del servizio, il numero, la data e l’importo delle fatture (Iva compresa), specificando se si tratta di immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente.

Il credito d’imposta spetta a condizione che le spese per videosorveglianza siano state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta è ridotto del 50 per cento.



Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 ed è compensabile a decorrere dal 30 marzo 2017 (data di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate), presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione del codice tributo 6874 (Risoluzione 30.03.2017 n. 42/E).

In alternativa, le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito in diminuzione delle imposte dovute in base alla propria dichiarazione dei redditi.

L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale.

 

Credito e Cumulo

Il credito d‘imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese. Pertanto, per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di video sorveglianza digitale o allarme non è possibile beneficiare anche della detrazione del 50 per cento delle spese stesse spettante, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. f), del TUIR per lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Considerato, tuttavia, che la citata detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare gli interventi sugli immobili e non riguarda anche il contratto stipulato con un istituto di vigilanza (Circolare 06.02.2001 n. 13, risposta 5) è possibile fruire del credito d’imposta per le spese sostenute per la stipula di tale contratto e, contemporaneamente, della detrazione del 50 per cento delle spese per l’installazione di sistemi di videosorveglianza purché siano oggetto di autonoma fatturazione.

 

Documentazione da controllare e conservare

 

Tipologia Documenti
Credito d’imposta videosorveglianza
  • Istanza inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 20 marzo 2017 e relativa ricevuta di avvenuta ricezione;
  • Fattura di acquisto del bene o servizio;
  • Autocertificazione che attesti che l’immobile è utilizzato esclusivamente per l’uso personale o familiare e che per le stesse spese non si fruisce di altre agevolazioni fiscali
  • Eventuale modello F24 per eventuali compensazioni già effettuate