Il credito d’imposta spetta ai contribuenti residenti in Italia che hanno percepito redditi (di lavoro dipendente, di pensione, utili e proventi, ecc.) in un paese estero nel quale sono state pagate imposte divenute definitive a partire dal 2016 e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dall’anno in cui tali redditi sono stati percepiti.
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Il decreto internazionalizzazione (art. 15 DLGS n. 147 del 2015) ha generalizzato l’ambito applicativo delle disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell’art. 165 del TUIR, che riguardavano esclusivamente i soggetti titolari di reddito d’impresa e che, attualmente, sono applicabili a tutte le categorie di contribuenti residenti, qualunque sia la tipologia di reddito estero prodotto. In particolare, il comma 5 consente di usufruire del credito d’imposta nel periodo in cui il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo nazionale anche qualora, in tale periodo, non si sia ancora verificato il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere, purché tale pagamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. Il comma 6, invece, introduce il meccanismo del riporto all’indietro e in avanti (c.d. “carry back“ e “carry forward“) delle eccedenze di imposta italiana ed estera, consentendo di memorizzare, per sedici esercizi complessivi, il credito che, per incapienza dell’imposta italiana, non è detraibile nel periodo in cui il reddito estero è imponibile in Italia.
Tuttavia, nel modello 730/2017 è possibile fruire solo del credito d’imposta previsto dal comma 1 dell’articolo 165 del TUIR. Di conseguenza, i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 165 del TUIR utilizzano il modello REDDITI PF 2017, avendo cura di compilare il quadro CE presente nel fascicolo tre del predetto modello.
Per far valere il credito d’imposta nel modello 730 è necessario:
In caso di applicazione della retribuzione convenzionale, ai fini del calcolo del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, l’imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente al rapporto tra la retribuzione convenzionale ed il reddito di lavoro dipendente (Circolare 05.03.2015, n. 9, paragrafo 5).
Ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:
Tipologia | Documenti |
Credito d‘imposta per i redditi prodotti all’estero |
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Credito d‘imposta già utilizzato in precedenti dichiarazioni | Modello 730/2016 o Unico 2016 |