Nel rigo G7 deve essere indicato l’importo residuo relativo al credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione istituito dall’art. 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 2007.
Si ricorda che tale credito veniva riconosciuto ai datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008 hanno incrementato nelle aree svantaggiate il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (Circolare 10.07.2008 n. 48).
Le aree che hanno diritto al credito
Le aree svantaggiate interessate sono le regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Non essendo stata prorogata tale misura agevolativa, non è più possibile avere un credito d’imposta ma solo residui di crediti che non hanno trovato capienza nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. In questo rigo, composto di due colonne, indicare:
- nella colonna 1 il credito d’imposta residuo che non ha trovato capienza nell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già indicato nel rigo 132 del modello 730-3/2016, ovvero quello indicato nel rigo RN 47, col. 3, del quadro RN del modello UNICO 2016PF;
- nella colonna 2 il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione | - Modello 730/2016 o Unico 2016
- Modello F24 in caso di compensazioni effettuate
- Ricevuta telematica di accoglimento dell’istanza di richiesta del credito
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