Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi versati ai fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che erogano prestazioni rientranti tra quelle individuate dai commi 4 e 5 dell’art. 9 del DLGS n. 502 del 1992. Si tratta di prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali e uniformi di assistenza, erogate da professionisti e strutture accreditate, di prestazioni erogate dal SSN comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dall’assistito, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito, di prestazioni socio sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito.
Gli Ambiti del SSN
Gli ambiti di intervento comprendono inoltre (art. 1, comma 2, del DM 31.03.2008 e DM 27.10.2009):
- prestazioni socio sanitarie di cui all’art. 3-septies del DLGS n. 502 del 1992;
- prestazioni di cui all’art. 26 della legge n. 328 del 2000, in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
- prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche.
Il Ministero della Salute – che con decreto 31 marzo 2008 ha definito gli ambiti di intervento dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale e quelli degli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale – ha precisato che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, non possono essere equiparati ai Fondi sanitari integrativi di cui all’art. 9 del DLGS n. 502 del 1992 e, pertanto, ad essi non può applicarsi l’art. 10, comma 1, lett. e-ter) del TUIR.
Infatti, il decreto ministeriale specifica che gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali, non devono rientrare nell’ambito di operatività dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, con ciò ribadendo la non sovrapponibilità delle due tipologie di fondi (Risoluzione 3.12.2014, n.107).
Limite di deducibilità
Le somme versate a questi fondi sono deducibili per un importo annuo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Alla determinazione della somma massima deducibile concorrono anche:
- l’importo già dedotto dal sostituto d’imposta e indicato nel punto 441 della CU 2016;
- l’importo versato direttamente dal lavoratore in quiescenza a casse di assistenza sanitaria di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del TUIR (Rigo E26 codice 13).
La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la sola parte non dedotta da queste ultime.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Contributi versati ai fondi integrativi del SSN | Attestato fiscale o documento analogo rilasciato dal fondo |