Contributi per riscatto degli anni di laurea

L’art. 1, comma 77, della legge n. 247 del 2007 ha introdotto i commi 4-bis, 5-bis e 5-ter all’art. 2 del DLGS n. 184 del 1997, relativo al riscatto di corsi universitari di studio per i familiari a carico. Le disposizioni introdotte in merito alle modalità di esercizio della facoltà di riscatto si applicano esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. L’INPS, con Circolare 11.03.2008, n. 29, ha fornito chiarimenti in merito ai soggetti “inoccupati” per i quali è possibile operare il riscatto degli anni di laurea ai sensi del citato art. 2, comma 5-bis, del DLGS n. 184 del 1997. Sono tali coloro che, al momento della domanda, non risultano essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, inclusa la Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Se i contributi sono versati a favore degli “inoccupati” da familiari di cui gli stessi risultino fiscalmente a carico, a tali contribuenti spetta una detrazione nella misura del 19 per cento dei contributi medesimi

Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche solo in passato, ad una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai sensi dell’art. 10 del TUIR.

 

Limiti di detraibilità



Non essendo previsto alcun limite massimo la detrazione è calcolata sull’intero importo versato.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 32.

 

Documenti da controllare e conservare

Tipologia Documenti
Spese relative ai  contributi versati  per il riscatto degli anni di laurea  dei  familiari a carico Ricevute bancarie e/o postali o altro documento che attesti le spese sostenute