La citata disposizione è finalizzata a favorire la valorizzazione del patrimonio culturale e mira ad introdurre meccanismi più semplici ed efficaci di agevolazione fiscale per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, superando le attuali differenze previste dalle disposizioni del TUIR che riconoscono una detrazione del 19 per cento alle persone fisiche ed una deduzione dalla base imponibile alle persone giuridiche (Circolare 31.07.2014 n. 24).
Tale credito è stato reso permanente dall’art. 1, commi 318 e 319, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016).
Guida al Contenuto
La misura agevolativa è riconosciuta a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura previste dalla norma in commento.
Tra le persone fisiche rientrano i soggetti individuati dall’art. 2 del TUIR e, cioè, le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non svolgano attività d’impresa (dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.).
Il credito d‘imposta spetta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate.
Alle persone fisiche il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile.
Per usufruire del credito di imposta, le erogazioni liberali in commento devono essere finalizzate a:
Il credito d‘imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
A decorrere dal 19 ottobre 2016, il credito di imposta spetta anche per le erogazioni liberali effettuate a favore (art. 17 del DL n. 189 del 2016):
La disciplina del TUIR resta, comunque, in vigore per le fattispecie non contemplate dall’art. 1 del DL n. 83 del 2014, come ad esempio l’erogazione per l’acquisto di beni culturali.
Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Le persone fisiche fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi ed iniziano a godere della prima quota (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.
La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Ne deriva, quindi, che il credito d’imposta non spetta per le erogazioni liberali effettuate in contanti.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali a favore della cultura |
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Rata successiva alla prima o residuo rata precedente | Mod. 730/2016 o modello Unico PF 2016 |