Dopo l’introduzione della Fattura elettronica PA, arriva dal 2017 la fattura elettronica tra privati, in particolar modo nei rapporti tra imprese (B2B). Le nuove disposizioni sono previste dal decreto legislativo 127/2015 che detta le linee guida per la trasmissione telematica delle operazioni IVA.
Con la fattura elettronica B2B si amplia la platea dei soggetti interessati che possono rivedere le proprie procedure interne digitalizzando il ciclo attivo (procedura semplice e facilmente applicabile) ed il ciclo passivo di gestione (procedura fortemente influenzata dalla scelta di terzi).
L’addio al formato cartaceo passa attraverso l’abbandono del concetto del documento graficamente inteso per accogliere l’idea di documento come flusso informatico contenente tutte le informazioni necessarie da rendere leggibile all’occhio umano solo per finalità di consultazione.
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La fattura elettronica B2B potrà essere utilizzata facoltativamente dalle imprese a partire dal 01 gennaio 2017. I documenti generati dovranno essere inoltrati al sistema di interscambio (SDI) nello specifico formato XML che provvederà all’inoltro al destinatario.
Anche nella fattura elettronica B2B un ruolo centrale sarà rappresentato dallo SDI, il sistema di interscambio gestito dal MEF e dall’Agenzia delle Entrate, che si occuperà dello smistamento e della conservazione sostitutiva per 10 anni.
Le aziende che decideranno di accedere alla fatturazione elettronica dovranno essere censite dallo SDI che attribuirà un codice univoco per identificare le imprese così come avviene per le Pubbliche Amministrazioni riconoscibili dal codice IPA.
Con l’adesione allo SDI le aziende diranno addio al formato cartaceo per le fatture emesse B2B che saranno create come flusso xml e potranno essere visualizzate in formato grafico (html o pdf) solo per una consultazione formale.
Cosa succede se il destinatario non aderisce alla fatturazione elettronica B2b?
In questo caso l’azienda che emette il documento si impegna a trasmettere tramite PEC (unico canale alternativo consentito) al destinatario una copia della fattura in un formato grafico (pdf) ed il flusso elettronico in formato xml in modo da garantire la possibilità di materializzazione del documento ed archiviazione secondo i metodi tradizionali.
Mentre l’implementazione della fatturazione elettronica nel ciclo attivo è una scelta prettamente aziendale che può decidere di migrare verso questo nuovo sistema, sfruttandone tutti i vantaggi, la digitalizzazione del ciclo passivo risente delle scelte delle aziende partner e dei fornitori. Nell’immediato non tutte le aziende decideranno di migrare nella nuova fatturazione elettronica con ripercussioni anche sulle aziende che mirano ad una totale digitalizzazione dei propri processi documentali.
Restano escluse dalla fattura elettronica B2B tutte le fatture con l’estero sia in entrata che in uscita che potranno essere gestite in modo tradizionale con apposito sezionale per quanto riguarda le fatture emesse.
Nonostante l’entrata in vigore sia alle porte, gli operatori del settore sono ancora in una fase sperimentale che riguarda oltre 200 imprese che stanno testando il nuovo sistema cercando di far emergere tutte le diverse difficoltà operative. Questa fase sperimentale terminerà alla fine di ottobre e solo dopo tale data sarà pubblicato il decreto attuativo (leggi il paragrafo successivo) che cercherà di sollevare tutti i dubbi che ancora ci sono sulla nuova fattura elettronica B2B.
Ma la fatturazione elettronica è obbligatoria? Nessun soggetto è obbligato ad adottare la fatturazione elettronica tra privati. La fatturazione è ad oggi obbligatoria solo nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Sul tema della fatturazione elettronica tra privati è stato pubblicato il 28 ottobre 2016 il provvedimento che definisce:
L’opzione per la fatturazione elettronica dovrà essere inviata telematicamente entro il 31 dicembre dell’anno antecedente l’opzione (prorogata al 31/03/2017 solo per la prima opzione) utilizzando i servizi che saranno resi disponibili sul sito dell’agenzia delle entrate. L’opzione avrà valenza quinquennale e potrà essere revocata entro il 31 dicembre del quinto anno con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo. Il rinnovo è automatico e si intende per ogni cinque anni.
La circolare 1/e 2017 dell’Agenzia delle entrate ha elencato i codici IVA da indicare nel campo “Natura” relativamente alle fatture emesse.
Nei casi in cui non sia prevista l’imposta in fattura il campo deve essere valorizzato valorizzato con l’annotazione prescritta dalla legge. Nella seguente tabella le diciture da utilizzare.
Annotazione in fattura | Codifica |
Operazioni escluse | N1 – escluse ex art. 15 |
Operazioni non soggette | N2 – non soggette |
Operazioni non imponibili | N3 – non imponibile |
Operazioni esenti | N4 – esente |
Operazioni soggette a regime del margine/Iva non esposta in fatture | N5 – regime del margine/Iva non esposta in fattura |
Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge | N6 – inversione contabile (reverse charge) |
Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’Iva | N7 – Iva assolta in altro Stato UE |
Gli stessi codici possono essere utilizzati per le fatture ricevute. L’unica differenza è rappresentata dalle fatture soggette al regime dell’inversione contabile: le fatture acquisto in questo caso, come avviene per le fatture cartacee, oltre ad indicare il codice N6 dovranno essere completate con l’applicazione dell’aliquota e dell’imposta di riferimento.
L’agenzia delle Entrate, in collaborazione con il MEF e SOGEI, ha sviluppato un’applicazione web per la creazione, l’invio e la conservazione della fattura elettronica sia per la PA che per i rapporti B2B. Il servizio è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e richiede l’accesso tramite le credenziali Fisconline o Entratel, tramite la CNS ed anche tramite Spid. Questa applicazione, attraverso una serie di passaggi guidati, consentirà all’utente di generare, inviare e conservare le fatture elettroniche.
L’agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare 1/E 2017 con istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica tra privati. In particolare, oltre a soffermarsi sulle modalità d’opzione con già viste in precedenza, l’agenzia ha fornito chiarimenti in merito allo spesometro trimestrale: in particolare l’agenzia ha specificato che coloro che non hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica, ma trasmettono o ricevono le fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio non sono tenuti all’invio dello spesometro in quanto i dati di tali fatture, infatti, vengono acquisiti automaticamente dall’Agenzia senza che sia necessario inviarli all’Amministrazione.
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