Con l’introduzione della fattura elettronica si è avuto una svolta nei rapporti tra imprese e Pubblica amministrazione. Dal prossimo 31 marzo l’obbligo riguarderà anche gli enti locali con un notevole incremento delle fatture elettroniche da emettere.
Durante l’anno si sono sollevate alcune criticità in merito ai costi derivanti soprattutto dagli obblighi di conservazione sostitutiva, ma anche in merito alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.
Fattura elettronica ed imposta di bollo: il codice tributo
La disciplina dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica è stata affrontata dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, che ha semplificato la modalità di assolvimento dell’imposta di bollo disponendo che l’imposta di bollo deve essere versata con modello F24 per via telematica entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Al fine dell’applicazione della nuova disciplina per l’imposta di bollo sulla fattura elettronica mancava un ultimo step riguardante il codice tributo da utilizzare per il versamento. Con la Risoluzione 106, l’Agenzia delle Entrate ha istituito un apposito codice tributo per il versamento dell’imposta di bollo su libri, registri, e altri documenti tributari. Il modello F24 dovrà esse compilato:
- la sezione di riferimento è Erario
- il codice tributo da indicare è 2501 – “Imposta Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 del decreto 17 giugno 2014.
- l’anno di riferimento è quello dell’imposta di bollo da versare.
Nella fattura elettronica sarà comunque necessario inserire il riferimento al Decreto del 17 giugno 2014 in un apposito campo che sarà comunque previsto nel tracciato xml da spedire al Sistema di Interscambio.