A partire dal 1° gennaio 2022 (termine differito al 1°luglio 2022 in fase di conversione del decreto fiscale) per quanto riguarda i rapporti con soggetti esteri sono previste molte novità in tema di fatturazione. Dal prossimo anno, infatti, non sarà più possibile comunicare le operazioni intercorse con soggetti non stabiliti in Italia tramite il cd. “esterometro”. Per questa ragione, ogni qualvolta si riceverà una fattura da un soggetto estero (europeo o extra europeo) sarà necessario procedere con l’integrazione ai fini IVA o l’emissione di autofattura tramite emissione di un documento elettronico. Si tratta di una novità di notevole importanza.
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Quando il titolare di partita IVA nazionale (IT) riceve una fattura da un fornitore estero (europeo o extra europeo), tale fattura non riporta l’IVA. L’imposta deve essere integrata a cura del cessionario / committente IT o assolta tramite autofattura, a seconda delle casistiche. Fino alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021 queste operazioni possono essere gestite in modalità analogica, ovvero “su carta”, per poi essere trasposte nel registro IVA acquisti e vendite e venire riepilogate nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro), trasmesso a scadenza trimestrale. A partire dal 1° gennaio 2022 l’esterometro sarà abolito; in conseguenza di ciò tutte le operazioni relative ad integrazione di fattura estera / emissione di autofattura a seguito di ricezione di fattura estera dovranno essere gestite in modalità elettronica, tramite la trasmissione di un documento in formato “fattura elettronica” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento estero.
A partire dal 1° gennaio 2022 laddove il soggetto titolare di partita IVA italiana riceva da un fornitore estero (UE o Extra UE, ivi inclusi Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano) una fattura per prestazioni di servizi, ai fini dell’assolvimento dell’IVA sarà necessario emettere un documento elettronico di tipo “TD17”, così predisposto:
A partire dal 1° gennaio 2022 laddove il soggetto titolare di partita IVA italiana riceva da un fornitore UE relativa all’acquisto di beni, ai fini dell’assolvimento dell’IVA sarà necessario emettere un documento elettronico di tipo “TD18”. Il documento deve essere così predisposto:
A partire dal 1° gennaio 2022 laddove il soggetto titolare di partita IVA italiana riceva da fattura per un rapporto con fornitore estero a fronte della quale sia tenuto all’emissione di autofattura ai sensi dell’articolo 17 comma 2 del D.P.R. 633/72, fini dell’assolvimento dell’IVA sarà necessario emettere un documento elettronico di tipo “TD19”. Il TD19 si utilizza nei seguenti casi:
Il documento deve essere così predisposto:
Da quanto sovra esposto riteniamo sia evidente che la gestione in elettronico degli acquisti effettuati da soggetti esteri si presenta complessa, sia per le implicazioni normative che per le implicazioni tecniche. Dal punto di vista operativo segnaliamo che per l’emissione dei documenti TD17 – TD18 – TD19 è consigliabile adottare una numerazione separata (es. 1/estero, 2/estero, ecc.). I documenti elettronici devono essere trasmessi telematicamente, al più tardi, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione da parte del fornitore estero. Da ciò consegue il fatto che al ricevimento di una qualsiasi fattura estera, a partire dal 1° gennaio 2022, è opportuno il più velocemente possibile procedere con l’integrazione IVA o l’emissione di autofattura in tempo utile.
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