I nuovi adempimenti sono vincolanti per procedere alla deducibilità dei costi d’acquisto ed alla detraibilità dell’IVA possibile solo se si utilizzano particolari mezzi di pagamento come di seguito specificati.
Fatta questa sintetica premessa vediamo i nuovi adempimenti alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate contenuti nella Circolare 8/E del 30 aprile 2018.
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Il primo chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate riguarda le cessioni di carburanti oggetto delle nuove disposizioni: le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.
Pertanto dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio e così via.
L’emissione della fattura, per i rapporti tra soggetti passivi d’imposta che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, dovrà avvenire in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio, nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche secondo quanto da ultimo disposto dal Provvedimento Prot. n. 89757 del direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato il 30 aprile 2018.
Rifacendoci alle disposizioni del Decreto IVA che regolano il contenuto di qualsiasi fattura, tra gli elementi da indicare obbligatoriamente non figurano la targa o altro estremo identificativo del veicolo al quale sono destinati (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la c.d. “scheda carburante”. Questi elementi (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche, ma rivestono una notevole importanza sotto il profilo operativo per la tracciabilità della spesa e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo.
Inoltre la circolare chiarisce che un soggetto passivo che faccia rifornimento di benzina per il proprio veicolo aziendale presso l’impianto stradale di distribuzione X e contestualmente vi faccia eseguire un qualche intervento (di riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.) ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica.
Anche nell’ambito delle cessioni di carburanti è possibile emettere un’unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti, qualora le stesse cessioni siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, che abbia i seguenti contenuti:
A questo fine, ove contenenti le informazioni necessarie, potranno essere utilizzati anche i buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche.
In merito alla registrazione dei documenti rimangono in vigore gli obblighi in tema di fatturazione che non risultino espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, anche per le fatture di importo inferiore ad euro 300,00 emesse nel corso del mese, con riferimento allo stesso, in luogo di ciascuna potrà essere annotato un documento riepilogativo nel quale dovranno essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.
Nel Provvedimento Prot. n. 89757de 30 aprile 2018, il Direttore dell’Agenzia delle entrate segnala inoltre che sarà messa a disposizione, entro il 1° luglio 2018, una serie di servizi per agevolare e rendere poco onerosa la fase di predisposizione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.
Un altro chiarimento fornito dalla circolare riguarda l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento ai fini della deducibilità e della detraibilità dell’IVA. In particolare, i pagamenti devono essere effettuati con: carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605” (così, con identica formulazione, l’art. 1, comma 922 della legge n. 205 del 2017, nonché il successivo comma 923 prima parte).
Nella Legge di bilancio 2018 è stato demandato al direttore dell’Agenzia delle entrate di individuare qualsiasi “altro mezzo ritenuto parimenti idoneo” il quale ha emanato a tale scopo, il Provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 indicando i seguenti ulteriori mezzi di pagamento:
La circolare 8/E, in merito ai contratti di netting, ha chiarito che l’obbligo di pagamento con tali mezzi non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica. In base alla distinzione tra buono monouso e multiuso è infatti previsto che:
Il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico consente di inserire la PEC alla quale ricevere le fatture elettroniche trasmette tramite lo SDI (sistema di interscambio). L’indirizzo telematico registrato sarà quello dove saranno recapitate di default tutte le fatture elettroniche trasmesse allo SdI dai tuoi fornitori, indipendentemente dall’indirizzo che loro riporteranno in fattura.
Con il Qr Code l’Agenzia delle Entrate consente al fornitore, al momento della predisposizione della fattura, di acquisire in automatico i dati del cliente – compreso l’indirizzo prescelto per il recapito (vedi punto precedente) – in modo veloce e senza il rischio di commettere errori.
Per creare il proprio QR-Code basta accedere al portale “Fatture e Corrispettivi” o collegarsi al proprio cassetto fiscale. Il codice, che può essere generato, su delega del contribuente, anche da un intermediario, può essere salvato in formato pdf e stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare.
I dati anagrafici IVA contenuti nel QR-Code sono quelli validi al momento della sua generazione: in caso di modifica del numero di partita IVA o dei dati anagrafici è importante, quindi, distruggere il vecchio QR-Code e generarne uno nuovo.
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