Con il D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127 è stato stabilito che i soggetti passivi IVA residenti o con sede stabile in Italia, devono trasmettere mensilmente, telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Guida al Contenuto
Chi è tenuto all’esterometro
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. La norma stabilisce che sono esonerati dall’adempimento:
- soggetti che operano in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del D.L. 98/2011;
- soggetti in regime forfetario per gli autonomi di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014.
Cosa Trasmettere con l’esterometro
Oggetto della comunicazione sono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e ricevuta dagli stessi soggetti.
Sono escluse le operazioni per le quali:
- è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni);
- è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante Sistema di Interscambio.
La prima scadenza dell’Esterometro
Il primo appuntamento, salvo proroga al 30 aprile da formalizzare, con l’obbligo di comunicazione è relativo alle fatture emesse a partire dall’1° gennaio 2019, quindi il 28 febbraio 2019, in quanto la trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo:
- a quello della data del documento emesso;
- ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione, da intendersi come la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.
Cosa contiene l’Esterometro
Le regole tecniche per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere sono state stabilite il 30 aprile 2018 con Provvedimento dell’Agenzia Entrate n. 89757.
In particolare è stato stabilito che gli operatori IVA residenti devono trasmettere le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento:
- i dati identificativi del cedente/prestatore,
- i dati identificativi del cessionario/committente,
- la data del documento comprovante l’operazione,
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
- il numero del documento,
- la base imponibile,
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Il provvedimento inoltre ha chiarito che per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.
Oggetto della comunicazione sono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e ricevuta dagli stessi soggetti.