Con la circolare INPS 57/2016 diventa operativo l’esonero contributivo 2016 che riprende per grandi linee l’esonero contributivo del 2015 con limitazioni sulla durata e sulla misura dell’incentivo. L’esonero, generalizzato e rivolto a tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non), non rientra tra gli aiuti di stato in quanto non determina vantaggi specifici in favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.
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L’esonero contributivo per il 2016 si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
Il lavoratore da assumere deve rispettare i seguenti requisiti:
Anche per il 2016 è necessario rispettare i principi generali in tema di assunzioni agevolate che possono precludere all’incentivo e che riepiloghiamo per punti:
A titolo di esempio, nella circolare lo stesso istituto prevede che può fruire dell’esonero contributivo il datore di lavoro privato che assume a tempo indeterminato con le medesime mansioni un lavoratore che abbia esercitato il diritto di precedenza (art. 24 81/2015).
Anche per il 2016 è necessario richiedere tramite la funzione contatti del cassetto previdenziale il codice di autorizzazione 6y (lo stesso dell’esonero 2015) che però assume un diverso significato.
Dal menu contatti del cassetto previdenziale bisognerà scegliere esonero contributivo biennale legge 208/2015 ed indicare la seguente dicitura:
Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, art. 1, commi 178 seguenti
Lo sgravio sarà usufruibile dal flusso uniemens del mese di aprile (quindi dal 16 maggio) con possibilità di recupero degli importi arretrati per i mesi di gennaio, febbraio e marzo con apposita indicazione nel flusso telematico.
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro è intervenuta sull’esonero contributivo ed i precedenti rapporti di lavoro agevolati con il parere n. 2 del 18 aprile 2016, con il quale fornisce una interpretazione sulla possibilità di usufruire del beneficio per un lavoratore che ha già goduto dell’agevolazione nell’anno 2016 o nell’anno 2015, in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato.
La Fondazione precisa che l’esonero contributivo (2015 e 2016) è precluso solo se il datore di lavoro assume nuovamente il medesimo lavoratore a distanza di tempo, rispettando le altre condizioni di legge, e per lo stesso aveva già usufruito di un esonero contributivo sia nel 2015 che nel 2016. La possibilità di fruire dell’agevolazione è preclusa anche qualora il datore di lavoro ne abbia fruito presso una società a lui riconducibile anche per interposta persona.
Il parere chiarisce che l’esonero può essere legittimamente fruito se l’assunzione si riferisce ad un lavoratore che ha già consentito la fruizione dell’esonero ad un diverso datore di lavoro. In questo caso è necessario che siano maturati nuovamente i requisiti per usufruire dell’esonero.
Per tutti gli aspetti si pubblica di seguito la circolare INPS con tutte le istruzioni ed i riferimenti.
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