Il decreto Imu (n.102/2013) è legge con molte novità in tema di esenzione IMU, dopo la definitiva approvazione del provvedimento da parte del Senato. Esso conferma la cancellazione del versamento della prima tranche dell’Imu per il 2013 in relazione agli immobili per i quali il decreto legge 54/2013 aveva inizialmente disposto la sospensione fino a metà settembre.
Le abitazioni principali escluse dal versamento IMU non devono appartenere alle seguenti categorie catastali:
- A/1 (abitazioni di tipo signorile);
- A/8 (abitazioni in villa);
- A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico).
Sono equiparati all’abitazione principale e godranno dell’esenzione IMU i seguenti immobili:
- alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp), dalle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (Ater) o da altro ente di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità degli Iacp;
- gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci;
- i terreni agricoli;
- i fabbricati rurali.
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Esenzione IMU per gli immobili merce
La legge di conversione del "decreto Imu" comprende anche ulteriori misure in relazione all’imposta municipale sugli immobili. In particolare sono esentati dalla seconda rata dell’Imu per l’anno 2013 e dal pagamento dell’imposta, a decorrere dall’1 gennaio 2014 i "beni merce", ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a che permane tale status e sempre che gli stessi non siano locati.
Esenzioni IMU particolari
Condizioni particolari sono previste per alcune tipologie di immobili:
- sono esenti dall’Imu, a decorrere dal 2014, gli immobili destinati alla ricerca scientifica
- sono equiparati all’abitazione principale, dall’1 luglio 2013, gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, utilizzati come abitazione principale, nonché, dal 2014, gli alloggi sociali
- per il riconoscimento come abitazione principale dell’unica casa posseduta dagli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia, non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica. L’immobile, però, non deve appartenere ad una delle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e non dev’essere concesso in locazione
- i Comuni, limitatamente alla seconda rata dell’Imu 2013, potranno equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze (escluse le abitazioni di pregio) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, quindi figli o genitori, che le utilizzano come abitazione principale.
Esenzioni IMU: il ruolo dei comuni
I Comuni potranno deliberare in materia di Imu 2013, per stabilire aliquote, detrazioni e regolamento, fino al 30 novembre prossimo.
Le decisioni assunte andranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente entro il 9 dicembre.