L’aliquota IVA ordinaria aumenta dal 21% al 22%. Emissione fatture e Aumento IVA implicano una serie di valutazioni che riguardano la scelta del momento impositivo per emissione di fatture corrette.
Senza soffermarci sui fatti politici, possiamo confermare che l’aliquota IVA ordinaria passa dal 21% al 22%, mentre restano invariate le aliquote ridotte, attualmente pari al 4% e al 10%, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, Parti II e III, allegata al DPR 633/72.
Guida al Contenuto
Elemento determinante in fase di fatturazione per la scelta dell’aliquota da applicare (21% o 22%) è il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA:
Di conseguenza: le fatture emesse per le operazioni effettuate prima dell’1.10.2013 restano soggette alla vecchia aliquota del 21%; le fatture emesse per le operazioni effettuate dall’1.10.2013 sono soggette alla nuova aliquota del 22%.
Se la fatturazione è differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni “scortati” dal documento di trasporto, il momento impositivo (e l’esigibilità dell’imposta) coincide con la data di consegna o spedizione. Pertanto:
La stessa regola va posta in essere per le operazioni triangolari “interne”, che consentono al soggetto intermedio di emettere la fattura entro la fine del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni.
La fatturazione “super-differita” differisce alla fine mese successivo a quello di consegna o spedizione non solo dell’emissione della fattura, ma anche il termine dell’esigibilità dell’imposta. Il momento impositivo resta, tuttavia, invariato, per cui l’aliquota IVA ordinaria da applicare dipende dalla data di consegna o spedizione.
Partendo dalla regola generale prevista per le prestazioni di servizi, il momento di effettuazione coincide con il pagamento del corrispettivo per cui:
Quando la fattura viene emessa e si procede al pagamento in tutto o in parte del corrispettivo anteriormente agli eventi che determinano il momento impositivo, o indipendentemente da essi, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Di conseguenza:
Le note di credito devo riportare la stessa aliquota relativa all’operazione originaria. I documenti emessi a partire dall’1.10.2013 devono riportare l’aliquota ordinaria del 21% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all’operazione originaria, è stata emessa prima dell’1.10.2013.
Nel caso in cui si emetta una fattura con aliquota errata per le operazioni effettuate a partire dall’1.10.2013, è obbligatorio emettere una fattura integrativa (nota di debito) per l’imposta non addebitata.
In caso di errore è prevista la possibilità di regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto attraverso l’emissione di un’apposita nota di debito, senza applicazione di alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota IVA verrà comunque versata entro i termini di liquidazione periodica in cui l’imposta è diventata esigibile.
Il cessionario/committente, che ha acquistato i beni/servizi nell’esercizio d’impresa o di arte o professione, è tenuto a regolarizzare le fatture ricevute riportanti l’erronea indicazione dell’aliquota entro 30 giorni dalla registrazione della fattura.
Codice Azienda, nell’area servizi offre un servizio molto utile per le imprese e soprattutto professionisti che devono calcolare e preparare le loro fatture. Particolarmente utile è lo strumento che consente la ricostruzione della fattura partendo dal netto a pagare.
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