Entra in vigore il Durc di Congruità per le imprese edili: dal prossimo primo novembre ci saranno nuovi adempimenti in vista per le imprese che operano nel settore dell’edilizia.
Il nuovo Durc di congruità rappresenta un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, comprese quelle rese da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.
Guida al Contenuto
Tale disposizione è stata introdotta dal DL Semplificazioni; successivamente sono stati definiti gli indici di congruità sulla base dell’accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e le parti sociali. Infine, perché il nuovo adempimento potesse entrare in vigore, era necessario un Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali firmato il 25 giugno u.s. (DM 25 giugno 2021 n. 143) e registrato presso la Corte dei Conti il 19 luglio 2021.
La verifica della congruità si applica nell’ambito:
La congruità della manodopera riguarderà i lavori pubblici e privati ed interesserà le imprese affidatarie, appaltatori e subappaltatori, ed anche lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione.
Proprio il tema della quantificazione del lavoro degli autonomi rappresenta un tema caldo.
Rientrano nell’ambito di applicazione, sempre secondo la nota di cui sopra, tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Dalla normativa in commento sono esplicitamente esclusi dal DM i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.
La verifica della congruità, così come introdotta, si pone i seguenti obiettivi:
La tabella dell’incidenza della manodopera
Per poter effettuare la verifica di congruità della manodopera si fa riferimento agli indici minimi di congruità, da applicarsi sul valore dell’opera, riportati nella tabella allegata all’accordo collettivo del 10 settembre 2020:
CATEGORIE DI LAVORI EDILI | PERCENTUALE INCIDENZA MINIMA | |
1 | OG1 – Nuova edilizia Civile, compresi impianti e forniture | 14,28% |
2 | OG1 – Nuova edilizia Industriale, esclusi impianti | 5,36% |
3 | Ristrutturazione Edifici Civili | 22,00% |
4 | Ristrutturazione Edifici Industriali, esclusi impianti | 6,69% |
5 | OG2 – Restauro e Manutenzione beni tutelati | 30,00% |
6 | OG3 – Opere Stradali, ponti, etc | 13,77% |
7 | OG4 – Opere d’arte nel sottosuolo | 10,82% |
8 | OG5 – Dighe | 16,07% |
9 | OG6 – Acquedotti e fognature | 14,63% |
10 | OG6 – Gasdtotti | 13,66% |
11 | OG6 – Oleodotti | 13,66% |
12 | OG6 – Opere di irrigazione ed evacuazione | 12,48% |
13 | OG7 – Opere Marittime | 12,16% |
14 | OG8 – Opere Fluviali | 13,31% |
15 | OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica | 14,23% |
16 | OG10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione | 5,36% |
17 | OG12-OG13 – Bonifica e protezione ambientale | 16,47% |
Sulla base della riportata tabella si evince come, per esempio, nella “Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture” sul valore dell’opera l’incidenza della manodopera deve essere almeno del 14,28%, così come per le “Ristrutturazioni di edifici civili” deve essere almeno del 22%.
I dati di riferimento saranno quelli comunicati alla Cassa Edile sul valore complessivo dell’opera e sul valore dei lavori edili previsti, a partire dalle denunce di inizio lavori presentate dal 1° novembre p.v.. Entro la fine del cantiere l’impresa dovrà richiedere alla Cassa Edile / Edilcassa l’attestazione di congruità della manodopera.
Qualora i valori siano difformi dagli indici di cui sopra è previsto un meccanismo di regolarizzazione. Sarà infatti la Cassa Edile / Edilcassa ad invitare l’impresa a regolarizzarsi versando alla Cassa un importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.
Se in caso di difformità l’impresa non procede con la regolarizzazione l’esito negativo della verifica, sia essa su un cantiere pubblico o privato, pregiudica il successivo rilascio del DURC on line relativo alla regolarità contributiva dell’impresa medesima.
L’attestazione di congruità può solamente essere rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile / Edilcassa territorialmente competente su istanza dell’impresa affidataria o da soggetto dalla medesima delegato o dal committente dei lavori.
L’art. 5 c. 4 DM 25 giugno 2021 n. 143 prevede che in caso di uno scostamento in misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa rilascia comunque l’attestazione di congruità previa dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi la causa di questo scostamento “minimo”.
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