Tra le scadenze del mese di giugno è da annoverare il diritto camerale che diminuisce anche per l’anno 2016. Il D.L. n. 90/2014 ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.
Il processo di riduzione è stato avviato nel 2015 applicando le percentuali di seguito riportate:
Prima di addentrarci nella discussione giusto due punti salienti:
Procediamo con ordine…
Guida al Contenuto
Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese che al primo gennaio di ogni anno risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese di cui all’Art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell’anno di riferimento. Il diritto annuale deve essere pagato per intero anche se l’iscrizione o la cancellazione dell’impresa è stata fatta in corso d’anno. Il diritto annuale della Camera di Commercio è sempre dovuto. Le imprese non sono più obbligate al versamento del diritto annuale:
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è iscritta la sede legale o principale al primo gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al primo gennaio. Gli importi in misura fissa del diritto annuale Le imprese che pagano il contributo annuale in misura fissa sono quelle indicate nella tabella che segue con i relativi importi dovuti per il 2016.
Diritto camerale 2016 – Imprese (Misura fissa) | |
Soggetto | Importo |
Imprese individuali iscritte o annotate nella Sezione speciale del R.I. (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) | 53,00 euro |
Imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. | 120,00 euro |
Soggetti iscritti nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) – No per le unità locali | 18,00 euro |
Imprese con ragione di società semplice agricola | 60,00 euro |
Imprese con ragione di società semplice non agricola | 120,00 euro |
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) | 120,00 euro |
Imprese con sede principale all’estero che hanno in Italia unità locali e/o sedi secondarie (art. 9, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 581/1995) – per ciascuna sede in base alla territorialità | 66,00 euro |
Il diritto camerale è dovuto non solo per la sede principale ma anche per eventuali unità locali e sedi secondarie. La tabella che segue riporta gli importi dovuti, già con la riduzione del 40%.
Diritto camerale 2016 – Unità locali/sedi secondarie | |
Unità locale/sede secondaria | Importo |
Nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella Sezione speciale del R.I. | 11,00 euro |
Nuove unità locali appartenenti ad imprese individuali iscritte nella Sezione ordinaria del R.I. | 24,00 euro |
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice agricola | 12,00 euro |
Nuove unità locali delle imprese con ragione di società semplice non agricola | 24,00 euro |
Nuove unità locali di società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001) | 24,00 euro |
Unità locali o sedi secondarie di società cooperative, consorzi, GEIE, società di persone e società di capitali, Aziende speciali, ecc. | 24,00 euro |
Il diritto camerale in percentuale è dovuto da:
Nella tabella seguente gli importi in dettaglio da ridurre del 40% per il 2016
Diritto camerale dovuto sul fatturato | |
Scaglione di fatturato | Importo dovuto da ridurre del 40% |
Da 0 a 100.000 euro | 200 euro in misura fissa |
Da 100.001 a 250.000 | 0,015% |
Da 250.001 a 500.000 | 0,013% |
Da 500.001 a 1.000.000 | 0,010% |
Da 1.000.001 a 10.000.000 | 0,009% |
Da 10.000.001 a 35.000.000 | 0,005% |
Da 35.000.001 a 50.000.000 | 0,003% |
Da 50.000.001 e oltre | 0,001% fino ad un massimo di 40.000 euro |
Il diritto camerale va versato entro il termine di versamento della prima rata di acconto delle imposte sui redditi. Dunque, va versato entro il prossimo 16 giugno 2016 o entro i successivi 30 giorni (quindi entro il 18 luglio 2016 poiché il 16 luglio è sabato) con una maggiorazione dello 0,40%. Il versamento è eseguito con modello F24 (telematico) compilando la sezione “IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI” ed indicando:
In caso di omesso o insufficiente versamento, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso. In particolare il contribuente può ricorrere al:
Non sono ammesse le altre forme di ravvedimento previste poiché queste si applicano solo ai tributi gestiti dall’agenzia delle Entrate. Il termine per il ravvedimento decorre dalla data di scadenza ordinaria ossia dal 16 giugno. Tuttavia, per le sole imprese che hanno effettuato un versamento insufficiente nel periodo della maggiorazione dello 0,40% (dal 17 giugno al 16 luglio) e che intendano regolarizzarlo, il termine per il ravvedimento decorre dalla scadenza di pagamento con maggiorazione dello 0,40% ossia 16 luglio (Nota MISE n. 172574 del 22 ottobre 2013). In questo caso il diritto (cod. tributo. 3850) dovrà essere calcolato sottraendo l’importo già versato (nel periodo dello 0,40%) dal diritto dovuto maggiorato dello 0,40%. Qualora il termine finale del ravvedimento coincida con un sabato o un giorno festivo, esso slitterà al primo giorno lavorativo seguente. Per le imprese e unità locali di nuova iscrizione, il termine iniziale per il ravvedimento sia breve che lungo decorre trascorso il 30° giorno successivo alla data del protocollo di iscrizione.
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