Le nuove procedure da seguire per i cittadini interessati sono state chiarite dall’Anpal in ultimo con la circolare 1/2017.
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L’Anpal ha fornito ai cittadini le indicazioni da seguire per registrarsi come disoccupato:
L’articolo 19 del d.lgs. 150/2015, definisce lo status di disoccupato nel seguente modo:
“Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”,
Pertanto, a decorrere dal 1 dicembre 2017, il cittadino sarà considerato in “stato di disoccupazione” solo all’interno della SAP sia presente l’identificativo univoco della DID in parola, che verrà inserito a cura del nodo di coordinamento nazionale.
In relazione alle modalità di rilascio (direttamente dal cittadino o tramite Centro per l’impiego) il sistema centrale provvederà ad inserire direttamente l’identificativo univoco nell’ambito della sezione 6 della SAP, consentendo il riconoscimento dello stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. 150/2015. Nel caso di cui alla lettera il rilascio della DID avvenga tramite il Noso Coordiamento Nazionale, come concordato con le competenti amministrazioni regionali, l’elemento di verifica e convalida del conferimento sarà inserito come riscontro alla comunicazione effettuata dal sistema regionale al nodo di coordinamento nazionale mediante la cooperazione applicativa.
Al fine di agevolare i cittadini a rilasciare la DIDonline è in fase di sviluppo un’agenda elettronica che, tramite i SIL regionali, permetta la fissazione dell’appuntamento con il Centro per l’Impiego, Per i cittadini che rilasceranno autonomamente la DIDonline saranno fornite, sul Portale Nazionale, le informazioni utili a contattare il Centro per l’Impiego di riferimento, al fine di confermare lo stato di disoccupazione e di sottoscrivere il patto di servizio, ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 150/2015.
I lavoratori che rilasciano la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro devono sottoscrivere un patto di servizio personalizzato presso il centro per l’impiego ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 150/2015:
Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i centri per l’impiego, con le modalita’ definite da questi, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di cui all’articolo 19, comma 1 (quando si dichiara in forma telematica il proprio stato di disoccupazione), e, in mancanza, sono convocati dai centri per l’impiego, entro il termine stabilito con il decreto del Ministro del Lavoro, per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato
Nel PSP sono contenuti alcuni impegni del lavoratore per attestare lo status di disoccupato:
Inoltre nel PSP si procede:
La violazione delle disposizioni presenti nel Patto di Servizio cmportano sanzioni che possono portare anche all’esclusione dalle indennità di sostegno al reddito (NASPI e Assegno di ricollocazione).
Art. 25 – Offerta di lavoro congrua Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell’ANPAL, sulla base dei seguenti principi: a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate; b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico; c) durata della disoccupazione; d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da computare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà, di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014. I fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo attuativo della delega di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 183 del 2014, possono prevedere che le prestazioni integrative di cui all’articolo 3, comma 11, lettera a), della legge n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso di accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima della differenza tra l’indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 41, e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Qualora un lavoratore rifiuti una proposta di lavoro o un percorso di riqualificazione (assenze ai corsi maggiore del 20% dell’attività) si avrà l’automatica decadenza dal beneficio con ripercussioni anche sugli eventuali benefici percepiti dal datore di lavoro.
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