A cinque mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni in merito alla depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative. Sostanzialmente le nuove disposizioni normative scindono in due le conseguenze previste per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali:
Le nuove disposizioni, al fine di evitare “un appesantimento del carico di lavoro degli organi giudiziari” hanno depenalizzato il reato per importi inferiori a 10.000 euro.
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Il datore di lavoro, in base alle disposizioni del DL 463/83, ha l’obbligo di provvedere al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziale sulle retribuzioni del lavoratori dipendenti. In ogni caso, qualora in seguito alla contestazione dell’omesso versamento si provvede al pagamento di quanto dovuto entro tre mesi, vige un’attenuazione della punizione che riguarda la non punibilità con la sanzione penale o amministrativa per le violazioni sotto soglia. Tale disciplina, già prevista con le precedenti disposizioni normative è confermata con la nuova disciplina.
Le nuove norme hanno carattere retroattivo anche per le violazioni al 06/02/2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 8/2016, salvo il caso in cui il procedimento penale non sia stato definito con sentenza e con decreto divenuto irrevocabile.
Dubbi erano sorti (e le incertezze interpretative sono state confermate) in merito al periodo di determinazione della soglia limite per l’applicazione delle sanzioni all’omesso versamento di ritenute previdenziali.
L’INPS era stata smentita dall’INL ma la cassazione ha confermato l’applicazione del principio di cassa. Di seguito i tre passaggi e tutte le info.
La questione interpretativa, con discordanze tra INPS e INL (vedi i paragrafi successivi) afferente la corretta determinazione dell’importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione che, con l’informazione provvisoria n. 1, N.R.G. 27599/2017 del 18 gennaio 2018, hanno specificato che nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente – novembre dell’anno in corso) applicando in concreto un principio di cassa. Questi sono (speriamo gli ultimi chiarimenti) dell’INPS nel messaggio 437 del 31/01/2018.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, uniformandosi alla sentenza della Corte di cassazione 39882/ 2017, ha chiarito che il periodo di riferimento per la verifica del Limite va dal 16 febbraio (si versa gennaio) fino al 16 gennaio (si versa dicembre) facendo prevalere l’applicazione del principio di competenza.
Versione poi smentita
La circolare INPS 121/2016 chiarisce che il periodo di riferimento va individuato considerando la data di versamento in base ad un principio di cassa e non il periodo di competenza: quindi bisognerà considerare tutti i versamenti dovuti nell’anno solare partendo dal versamento relativo a dicembre dell’anno precedente (scadenza 16 gennaio) fino al versamento di novembre (scadenza 16 dicembre). Prevale il principio di cassa.
Ai fini della determinazione dell’importo dell’omissione è opportuno avere come base un intero periodo di riferimento (versamenti dovuti da gennaio a dicembre). La stessa circolare INPS nel rinviare alla norma, vincola l’avvio del procedimento di contestazione dell’omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione, necessario per determinare il valore dell’omissione.
Volendo riepilogaare per step il procedimento di contestazione di somme fino a 10.000 possiamo elencare:
Nella determinazione dell’importo della sanzione si fa riferimento alla gravità della violazione, all’impegno dell’agente per eliminare o attenuare la violazione ed anche alle sue condizioni economiche.
Qualora invece la violazione superi i 10.000 € (sempre su base annuale)
L’agenzia delle entrate ha introdotto la causale contributo “SAMM” per il versamento delle sanzioni amministrative per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, dall’8 agosto 2016 potrà essere utilizzata esclusivamente nel modello di pagamento F24 Versamenti con elementi identificativi (c.d. F24 ELIDE).
Qui di seguito il testo della circolare INPS sulla depenalizzazione reati previdenziali
La corte di Cassazione (Sentenza 29 agosto 2016, n. 35589) applicando le nuove disposizione in tema di depenalizzazione dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali ha sentenziato che
…Peraltro, deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 8 del 2016, le disposizioni del decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili, nel qual caso provvederà il giudice dell’esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto sicché, ai sensi del successivo art. 9 d.lgs. n. 8 del 2016, deve farsi luogo alla trasmissione, all’autorità amministrativa competente all’irrogazione della sanzione, degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
….Conclusivamente, assorbiti tutti gli altri motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché i fatti non sono più previsti dalla legge come reato, disponendosi la trasmissione degli atti alla sede INPS di Caltanissetta….
Il Caso di specie riguarda l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulla retribuzione dei lavoratori dipendenti occupati presso una società società di Caltanissetta per il periodo luglio e agosto 2006 e da ottobre 2006 ad aprile 2008 per un importo complessivo di euro 14.768,00. Commesso in Caltanissetta, fino al mese di agosto 2008. Le omissioni annue, inferiori ad € 10.000,00, rientrano nella esclusione dalle conseguenze penali per l’imprenditore che sarà sanzionato solo da un punto di vista amministrativo.
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