Il Governo ha emanato un nuovo decreto (c.d. Decreto Liquidità) che introduce diverse misure per il sostegno finanziario a imprese e professionisti a seguito dell’emergenza del Coronavirus. Il decreto ha effetto dal 9 aprile 2020.
Verifica se puoi beneficiare della Proroga al 30 giugno in base ai parametri stabiliti dal decreto liquidità
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I versamenti relativi all’IVA, alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria per imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020.
Per i medesimi soggetti ma con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019, la sospensione si applica se hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
I versamenti sono sospesi anche per: i soggetti che hanno iniziato un’attività di impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019; enti non commerciali che svolgono attività istituzionali di interesse generale non in regime d’impresa.
In ogni caso, i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in rate mensili (max 5) da giugno 2020.
La sospensione dei versamenti IVA si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume di ricavi e compensi, ai soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nella provincia di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che abbiano subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. I versamenti sospesi vanno versati entro il 30 giugno, in unica soluzione o mediante il versamento di cinque rate mensili.
Con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei suddetti parametri, la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in massimo 5 rate mensili da maggio 2020
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019, i ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020) non sono soggetti alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Per beneficiare della sospensione i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta. Le ritenute d’acconto non operate dal sostituto vanno versate, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o in rate mensili (max 5) da luglio 2020 (in luogo di maggio 2020)
I versamenti nei confronti della PA in scadenza il 16 marzo 2020 e prorogati al 20 marzo 2020 (es. saldo IVA e IVA di febbraio) sono validi se effettuati entro il 16 aprile 2020
Le sanzioni e interessi previsti in caso di insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il 2020 non si applicano se l’importo versato è pari o superiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso
I certificati di regolarità fiscale emessi entro il 29 febbraio 2020, che esonerano il committente dal controllo del corretto versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte delle imprese appaltatrici, sono validi fino al 30 giugno 2020
Sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini previsti per:
Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:
Sono previste delle garanzie da parte dello Stato per 200 miliardi concesse attraverso la società SACE in favore di banche che effettuano finanziamenti alle imprese colpite dall’epidemia.
La disciplina di seguito illustrata si applica solo previa approvazione della Commissione Europea.
Le garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:
Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti da bilancio o di dati certificati al 9 aprile 2020 se l’impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata:
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