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Con il decreto del fare sono state introdotte modifiche in tema di riscossione dei debiti iscritti a ruolo presso Equitalia.

Oltre ad incrementare il numero delle rate per le rateizzazioni con equitalia, il decreto è intervenuto per in materia di espropriazione immobiliare agendo sotto un duplice aspetto.

Debiti Equitalia espropriazione immobiliare

Espropriazione per gli immobili ad uso abitazione

Equitalia non potrà procedere al pignoramento della casa di abitazione del contribuente a condizione che:

  • sia l’unico immobile del contribuente
  • egli sia effettivamente residente nell’immobile


Lo stop alle procedure di pignoramento non si ha nel caso in cui gli immobili appartenga alle categorie catastali A/8 ed A/9 relativi agli immobili di lusso, ville, castelli e palazzi storici.

Innalzato il limite per l’espropriazione immobiliare

Il secondo aspetto modificato dal decreto del fare è rappresentato dal limite minimo richiesto per procedere all’espropriazione immobiliare: il limite di procedibilità si ha solo se il debito verso Equitalia supera nel suo complesso i 120.000 euro.

Limite per l’ipoteca esattoriale

Il ricorso all’ipoteca esattoriale non cambia con l’introduzione delle nuove norme in materia di riscossione. L’ipoteca immobiliare ammessa nei casi in cui non sia possibile procedere al pignoramento immobiliare: essa non può essere adottata per debiti inferiori ad € 20.000.

Restano quindi ipotecabili l’abitazione principale anche se esso è l’unico immobile del debitore ed abbia nello stesso la residenza ed anche gli ulteriori immobili del debitore con debiti superiori ad € 20.000 ma inferiori a € 120.000.

Pignoramenti di beni strumentali

I beni indispensabili per l’esercizio dell’attività diventano pignorabili nei limiti del quinto anche per le società. L’ufficiale della riscossione deve, però, procedere prima a determinare il valore degli altri beni. L’agente può avvalersi anche del pignoramento verso terzi richiedendo al debitore del debitore pignorato di versare nelle sue mani le somme richieste entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento.

Cambiano, inoltre, i limiti per il pignoramento di salari e stipendi. Il limite del quinto vale per stipendi superiori ai € 5.000. Detto limite scende ad un settimo per gli stipendi compresi tra € 2.500 e€ 5. 000 e si riduce ulteriormente fino ad un decimo quando la somma non raggiunge i € 2.500. L’agente di riscossione non potrà aggredire gli stipendi già accreditati.